Governo: pubblicato il decreto con le nuove regole per il distacco dei lavoratori in ambito UE

governo3Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016, il decreto legislativo n. 136 del 17 luglio 2016, di attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE che disciplina il distacco transfrontaliero (ovvero meccanismo in base al quale le imprese presenti nel territorio di uno stato membro prestano servizi tramite i propri lavoratori nel territorio di un altro stato membro) e modifica il regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI).

Obiettivi fondamentali della normativa sono:

  • contrastare il fenomeno del distacco abusivo, attraverso cui si realizzano la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori e pratiche di concorrenza sleale;
  • agevolare la cooperazione tra gli Stati membri nell’accertamento dell’autenticità dei distacchi e nel perseguimento e nella repressione dei distacchi abusivi.

Ai fini dell’accertamento  dell’autenticità  del  distacco  gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva  di  tutti gli elementi della fattispecie.

Al  fine  di  accertare  se  l’impresa   distaccante   eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente  saranno valutati  i  seguenti elementi:

  1. il luogo  in  cui  l’impresa  ha  la  propria  sede  legale  e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
  2. il luogo  in  cui  l’impresa è  registrata  alla  Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia  richiesto in ragione dell’attivita’ svolta, ad un albo professionale;
  3. il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
  4. la disciplina applicabile ai contratti  conclusi  dall’impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
  5. il luogo  in  cui  l’impresa  esercita  la  propria  attivita’ economica principale e in  cui  risulta  occupato  il  suo  personale amministrativo;
  6. il numero dei contratti eseguiti o l’ammontare  del  fatturato realizzato dall’impresa nello Stato membro di  stabilimento,  tenendo conto della specificita’ delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
  7. ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

Inoltre, al fine di accertare se il lavoratore è distaccato in modo coerente rispetto a quanto previsto dal decerto legislativo, saranno valutati anche tutti gli ulteriori elementi:

  1. il  contenuto,  la  natura  e  le  modalita’  di  svolgimento dell’attivita’ lavorativa e la retribuzione del lavoratore;     b) la circostanza che il  lavoratore  eserciti  abitualmente,  ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attivita’ nello Stato membro da cui e’ stato distaccato;
  2. la temporaneita’ dell’attivita’ lavorativa svolta in Italia;
  3. la data di inizio del distacco;
  4. la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda  che torni a prestare la sua attivita’ nello Stato membro da cui e’  stato distaccato;
  5. la circostanza  che  il  datore  di  lavoro  che  distacca  il lavoratore provveda alle spese di viaggio,  vitto  o  alloggio  e  le modalita’ di pagamento o rimborso;
  6. eventuali periodi precedenti in cui la medesima  attivita’  e’ stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
  7. l’esistenza del  certificato  relativo  alla  legislazione  di sicurezza sociale applicabile;
  8. ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

 

Sanzioni

Nelle ipotesi  in  cui  il  distacco  in  favore  di  un’impresa stabilita  in  Italia  non  risulti  autentico,  il   lavoratore   è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto  che  ne ha utilizzato la prestazione. Inoltre,  il distaccante e il  soggetto  che  ha  utilizzato  la  prestazione  dei lavoratori distaccati saranno puniti  con  una sanzione  amministrativa di 50  euro  per  ogni  lavoratore  occupato  e  per  ogni giornata di occupazione (non inferiore a 5.000 né superiore a 50.000  euro).  Nei casi  in  cui  il  distacco  non  autentico  riguardi  i  minori,  il distaccante e il  soggetto  che  ha  utilizzato  la  prestazione  dei lavoratori distaccati sono puniti con la  pena dell’arresto  fino  a 18 mesi e con l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.

 

Condizioni di lavoro

Al rapporto di lavoro e i  lavoratori  distaccati  si  applicano,  durante  il periodo  del  distacco,  le  medesime  condizioni  di  lavoro  e di occupazione previste per  i  lavoratori  che  effettuano  prestazioni lavorative subordinate  analoghe  nel  luogo  in  cui  si  svolge  il distacco.

Le disposizioni normative e di contratto collettivo  in  materia di durata minima delle ferie  annuali  retribuite  e  di  trattamento retributivo   minimo,   compreso   quello   maggiorato   per   lavoro straordinario, non si applicano nel caso di  lavori  di  assemblaggio iniziale o  di  prima  installazione  di  un  bene,  previsti  in  un contratto  di  fornitura  di  beni,  indispensabili  per  mettere  in funzione il bene fornito ed eseguiti  dai  lavoratori  qualificati  o specializzati dell’impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a 8 giorni, escluse le attività del settore edilizio.

Al distacco si applica il regime di responsabilità  solidale  di  cui  agli articoli  1676  del  codice  civile  e  29,  comma  2,  del   decreto legislativo n. 276 del 2003  e,  per  il  caso  di  somministrazione, l’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su