MIT: contributi a favore di iniziative di formazione nel settore dell’autotrasporto

Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-TrasportiIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2016, il Decreto 9 giugno 2016 con le disposizioni sulle modalità operative di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto.

I soggetti destinatari della  misura  incentivante sono le imprese  di autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Da  tali  iniziative  sono  esclusi i corsi di formazione finalizzati  all’accesso  alla  professione  di  autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 9 giugno 2016

Disposizioni sulle modalita' operative di erogazione dei contributi a
favore delle  iniziative  di  formazione  professionale  nel  settore
dell'autotrasporto. (16A05450) 

(GU n.175 del 28-7-2016)

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  n.  157  del  9  luglio  2009,  recante
modalita' di ripartizione e di  erogazione  delle  risorse  destinate
agli incentivi  per  la  formazione  professionale  di  cui  all'art.
83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato  regolamento  in
base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono  stabiliti  termini  e  modalita'  per  accedere  agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni che le stesse dovranno contenere; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalita' operative per
l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative  per   la
formazione professionale, di cui all'art.  4,  comma  1,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009; 
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in  particolare
l'art. 87; 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa; 
  Visto il regolamento UE  n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato; 
  Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione
5,  l'esenzione  per  aiuti  relativi  a   progetti   di   formazione
professionale; 
  Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che ha autorizzato a decorrere dall'anno 2015 la spesa di 250 milioni
di   euro   annui   per   interventi   in    favore    del    settore
dell'autotrasporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  29  aprile
2015, n. 130, con il quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra
le diverse misure per le esigenze del settore; 
  Considerato che l'art. 1 comma 1, lettera c),  del  citato  decreto
assegna per l'incentivazione di ulteriori  interventi  di  formazione
professionale,  l'importo  di  euro  10  milioni  sul  Fondo  per  il
proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di  merci,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse
finanziarie dei fondi stessi; 
  Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che  hanno
evidenziato l'opportunita' di definire  immediatamente  le  procedure
per  l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative   di
formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno; 
  Vista la nota della Direzione generale del trasporto stradale e per
l'intermodalita' n. 9557 del 12 maggio 2016; 
  Ritenuto   necessario   definire   le   modalita'   operative   per
l'erogazione dei contributi per l'avvio  di  progetti  di  formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
Ministro infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130  le  risorse  da
destinare   all'agevolazione   per   nuove   azioni   di   formazione
professionale    nel     settore     dell'autotrasporto     ammontano
complessivamente ad euro 10 milioni. 
  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di
autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
Collettivo Nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino
ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove   tecnologie,   allo   sviluppo   della    competitivita'    ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Da  tali  iniziative  sono  esclusi  i  corsi  di  formazione
finalizzati  all'accesso  alla  professione  di  autotrasportatore  e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  Non
sono concessi aiuti, ai sensi dell'art.  31,  comma  2  del  predetto
regolamento (CE)  n.  651/2014,  alla  formazione  organizzata  dalle
imprese per conformarsi  alla  normativa  nazionale  obbligatoria  in
materia di formazione. 
  3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale  6  novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti  all'art.  2  del  presente
decreto. Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono
essere  oggetto  di  finanziamento  esclusivamente  le  attivita'  di
formazione  dirette  ai  destinatari  che  possiedano   i   requisiti
richiesti al precedente comma 2. 
  4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere
avviata a partire dal 1° dicembre 2016 e deve avere termine entro  il
31 maggio 2017. Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,
purche'  successivi  alla  data   di   pubblicazione nella   Gazzetta
Ufficiale del presente decreto. 
  5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base
a quanto  previsto  dall'art.  31  del  citato  regolamento  (CE)  n.
651/2014. 
                               Art. 2 
 
 
          Termine di proposizione delle domande e requisiti 
 
  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi: 
    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria  in  Italia,  regolarmente  iscritte  al
Registro Elettronico Nazionale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009
e le imprese di  autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi  che
esercitano  la  professione  esclusivamente  con  veicoli  di   massa
complessiva fino a 1,5  tonnellate,  regolarmente  iscritte  all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
    b) le strutture societarie regolarmente  iscritte  nella  sezione
speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art.  1  del
decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle
imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis,  del   codice   civile,   limitatamente   alle   imprese   di
autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella
citata sezione speciale dell'Albo. 
  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al
contributo. In caso di presentazione di piu' domande sara'  presa  in
considerazione solo la domanda presentata per prima. 
  3. Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,
a partire dal 26 settembre 2016 ed entro il termine perentorio del 28
ottobre 2016, in via telematica, sottoscritte con firma digitale  dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate,
a partire dal  12  settembre  2016,  sul  sito  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, nella sezione  Autotrasporto  merci -
Documentazione - Autotrasporto Contributi ed Incentivi. 
  4. Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e'
fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento  di
imprese, per ogni impresa che all'interno del  raggruppamento  stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa. 
  Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei
seguenti massimali: 
    a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante; 
    b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora; 
    c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora; 
    d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per
cento del totale dei costi ammissibili. 
  Fermi restando i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive  per
l'attivita' didattica relative al personale docente, ai  tutor,  alle
spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti  al  progetto,
all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature  per  la  quota
parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
e al  costo  dei  servizi  di  consulenza,  dovranno  essere  pari  o
superiori al 50 per cento di tutti  i  costi  ammissibili.  Per  ogni
progetto formativo, la formazione a distanza non potra'  superare  il
20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto
formativo sia presente  attivita'  di  formazione  a  distanza  sara'
obbligatorio fornire, all'atto  della  presentazione  della  domanda,
idonee informazioni al fine  di  consentire  eventuali  controlli  in
itinere sullo svolgimento di tali corsi. 
  5. Al momento della  compilazione  della  domanda  dovranno  essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi  del  richiedente  ed   alle   informazioni   previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi: 
    a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente
all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere
modificato; 
    b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle
ore di  insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari
dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD); 
    c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto
attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione  del  corso
formativo presentato e si  impegni  a  realizzarlo  nel  rispetto  di
quanto previsto dal presente decreto; 
    d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: 
  1. costi della docenza in aula; 
  2. costi dei tutor; 
  3. altri costi per l'erogazione della formazione; 
  4. spese di  viaggio  relative  a  formatori  e  partecipanti  alla
formazione (sono escluse le spese di  alloggio,  ad  eccezione  delle
spese di alloggio minime  necessarie  per  i  partecipanti  che  sono
lavoratori con disabilita'); 
  5. materiali e forniture con attinenza al progetto; 
  6. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per  la  quota
da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; 
  7.  costi  dei  servizi  di  consulenza   relativi   all'iniziativa
formativa programmata; 
  8. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione; 
  9. spese generali indirette, secondo le modalita' dettate dall'art.
31 del regolamento generale in materia di esenzione  dagli  aiuti  di
Stato adottato dalla Commissione europea  in  data  17  giugno  2014,
imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato. 
    e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e  sede
di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o  piu'
dei  predetti  elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere
effettuata direttamente online almeno tre giorni prima rispetto  alla
prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di  comprovata
forza maggiore. Per tali casi,  la  modifica  potra'  infatti  essere
effettuata online in un termine  di  tempo  anche  inferiore  ai  tre
giorni,  ma  la  variazione  dovra'  essere  documentata  e  motivata
oggettivamente  a  pena  di  esclusione  della   giornata   formativa
modificata. L'ammissibilita' della documentazione inviata a  comprova
della causa di forza maggiore sara' oggetto di apposita  verifica  in
fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti. 
                               Art. 3 
 
 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
 
  1. Qualora in esito  all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano
vizi che possano determinare  l'inammissibilita'  della  domanda,  ai
sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,
n. 241. Qualora  l'attivita'  formativa  venga  avviata  prima  della
chiusura della suddetta fase procedimentale,  le  giornate  formative
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai  fini  del
contributo. 
  Resta  fermo  che,  anche  in  caso  di  ammissibilita',   non   e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma,  ai  fini  del
riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei  costi
rendicontati e del mantenimento in  capo  all'impresa  dei  requisiti
previsti. 
  2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro il termine perentorio  del  31  maggio  2017.
Entro e non oltre la data del 20 giugno 2017  dovra'  essere  inviata
via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti  secondo
il  preventivo  presentato  all'atto  della  domanda,  risultanti  da
fatture in originale o copia conforme, ovvero da  fatture  pro-forma,
indicate  in  apposito   elenco;   tali   fatture   dovranno   essere
accompagnate da idonea documentazione contabile attestante  la  prova
certa del loro pagamento, ovvero  da  una  garanzia  fideiussoria  «a
prima richiesta» che l'impresa istante stipula a favore dello  Stato,
per il periodo di un anno,  a  garanzia  del  pagamento  delle  spese
rendicontate -  e  non  ancora  pagate  -  a  fronte  dell'iniziativa
formativa effettuata,  IVA  inclusa.  Le  modalita'  di  invio  della
rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti saranno
pubblicate  sul  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  nella  sezione  Autotrasporto  merci -  Documentazione   -
Autotrasporto Contributi ed Incentivi. A tale  documentazione  dovra'
essere  allegata  una  relazione  di   fine   attivita'   debitamente
sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla  cooperativa,  dalla
quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e
con  i   costi   preventivati   ovvero   i   motivi   della   mancata
corrispondenza.  La  documentazione  contabile  dovra',  a  pena   di
inammissibilita',  essere   certificata   da   un   revisore   legale
indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  e  successive
modifiche, integrazioni e norme attuative; il relativo  costo  potra'
essere rendicontato tra i costi per i servizi di  consulenza  di  cui
all'art. 2, comma 5,  lettera  d),  punto  6  ma  non  concorrera'  a
determinare le soglie previste dall'art.  2,  comma  4  del  presente
decreto. 
  Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti: 
    a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione  del  contratto  di  lavoro  applicato.  Nel  caso  delle
strutture societarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b),  andra'
allegato l'elenco completo delle  aziende  partecipanti  al  progetto
formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione  al
Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la
professione di autotrasportatore su  strada  (ovvero  all'Albo  degli
autotrasportatori di cose per conto  di  terzi  per  le  imprese  che
esercitano la professione  di  autotrasportatore  esclusivamente  con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a  1,5  tonnellate),
e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso
di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato; 
    b) dettaglio dei costi per singole voci; 
    c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori
svantaggiati o disabili; 
    d)  documentazione  comprovante  l'eventuale  caratteristica   di
piccola o media impresa; 
    e) registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati
dall'ente attuatore; 
    f) tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning; 
    g) dichiarazione dell'ente  di  formazione,  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso di competenze da parte  dei  docenti  rispetto
alle materie oggetto del corso; 
    h) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo; 
    i) coordinate bancarie dell'impresa. 
  3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione,  l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di
cui all'art. 2, comma 4 del presente decreto venga superato, il piano
dei costi  verra'  riparametrato  d'ufficio  sulla  base  dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base  della  sola  documentazione
valida disponibile. 
  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009,
procede, entro il 31 luglio 2017,  alla  verifica  dei  requisiti  di
ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite  posta  elettronica
certificata, l'eventuale esclusione. Successivamente la  Commissione,
valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria  sulle  rendicontazioni
presentate, redige  l'elenco  delle  imprese  ammesse  al  contributo
medesimo e lo comunica  alla  Direzione  generale  per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti. 
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per
la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in  cui,  al  termine  delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,
il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara'
proporzionalmente ridotto. 
                               Art. 4 
 
 
            Verifiche, controlli e revoca dai contributi 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  -  si
riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento  dei  corsi
di formazione, sia durante la  loro  effettuazione  che  al  termine,
anche  attraverso  l'eventuale  verifica  delle  registrazioni  delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento  degli  impegni  connessi
con i costi sostenuti per l'iniziativa. 
  2. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
predetto decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009
provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di: 
    a) accertamento  di  irregolarita'  o  violazioni  della  vigente
normativa o di quanto previsto dal presente decreto; 
    b) mancata effettuazione del corso  nella  data  e/o  nella  sede
indicata nel  calendario,  come  eventualmente  modificato  ai  sensi
dell'art. 2, comma 5, lettera e); 
    c) mancata effettuazione dell'eventuale  corso  di  formazione  a
distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda; 
    d)  dichiarazione  di  presenza  o   frequenza   ai   corsi   non
corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione  degli  iscritti
ai medesimi corsi. 
  3. Nel caso in cui il  contributo  fosse  gia'  erogato,  l'impresa
sara' tenuta  alla  restituzione  degli  importi  corrisposti  e  dei
relativi  interessi,  ferma  restando   la   denuncia   all'Autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. 
  4. In caso di presentazione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui
all'art. 3, comma 2, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione
generale per il trasporto stradale  e  per  l'intermodalita',  almeno
trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le  fatture
quietanzate  corredate  di  copia   del   bonifico   dei   versamenti
effettuati. In caso di mancato  adempimento,  la  medesima  Direzione
generale procede con  l'escussione  della  garanzia,  fatti  salvi  i
diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 giugno 2016 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2176
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Autore: La Redazione

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