INPS: incentivo “Occupazione SUD” – chiarimenti sulle modalità di gestione delle richieste telematiche

L’Inps, con il messaggio n. 2152 del 25 maggio 2017, comunica che sulla base delle informazioni fornite dall’ANPAL, ha provveduto a riesaminare le istanze per le quali è stato precedentemente attribuito un esito negativo per mancato riscontro di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da associare al lavoratore.

Le richieste per le quali, a seguito dell’implementazione della banca dati gestita dall’ANPAL, risulta validamente resa una DID, sono state rielaborate centralmente e risultano, ad oggi, nello stato “accolta”.

L’Inps specifica, in proposito, che, a seguito dell’accoglimento delle istanze, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro sette giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto – dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.

Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

L’Istituto rende noto, inoltre, che, nelle ipotesi in cui, dall’ulteriore consultazione della banca dati gestita dall’ANPAL, per il lavoratore non risulti presente una DID validamente rilasciata, l’Istituto, in via prudenziale, provvederà ad accantonare preventivamente le risorse finalizzate all’eventuale finanziamento del singolo rapporto di lavoro e a sospendere la definizione della singola richiesta, consultando quotidianamente la banca dati gestita dall’ANPAL in attesa del relativo aggiornamento.

Contestualmente alla rielaborazione delle istanze precedentemente rigettate, l’Istituto provvederà a riprendere l’ordinaria elaborazione delle ulteriori richieste, utilizzando, nel caso in cui non sia stata riscontrata una DID negli archivi centrali dell’ANPAL associata al lavoratore, il medesimo meccanismo di sospensione della richiesta di riconoscimento dell’incentivo sopra descritta.

L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli), secondo le indicazioni già contenute nelle circolare n. 41/2017.

Con specifico riferimento all’importo dell’incentivo relativo ai mesi arretrati, ad integrazione di quanto già previsto nella circolare n. 41/2017, precisa che i codici di recupero “L463” ed “L465” potranno essere utilizzati per i mesi di competenza gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017. La valorizzazione dei predetti elementi potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio e giugno 2017.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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