Min.Lavoro: risorse del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità – 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, il Decreto 21 dicembre 2022, con il riparto, per l’annualità 2022, delle risorse del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 dicembre 2022 

Riparto,  per  l'annualita'  2022,  delle  risorse  del   fondo   per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del  sostegno
familiare.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                   IL MINISTRO PER LA DISABILITA' 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la
connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4,
che ne definisce le modalita' di accertamento; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali», e,  in  particolare,  l'art.  14,  concernente  i  progetti
individuali per le persone disabili; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre  2006  e  ratificata
dall'Italia ai  sensi  della  legge  3  marzo  2009,  n.  18,  e,  in
particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali e l'art. 19,
concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa'; 
  Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 22 giugno 2016, n.  112,  recante  «Disposizioni  in
materia di assistenza in favore delle persone con  disabilita'  grave
prive del sostegno familiare», e in particolare: 
    l'art. 2, comma 2, che prevede che, nelle more del  completamento
del  procedimento  di  definizione  dei  livelli   essenziali   delle
prestazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
delegato per la  famiglia  e  le  disabilita',  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto,  obiettivi  di
servizio per le prestazioni previste dalla legge,  nei  limiti  delle
risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle  persone
con disabilita' grave prive  del  sostegno  familiare,  istituito  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge; 
    l'art. 3, comma 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza  alle
persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare; 
    l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale «l'accesso alle  misure  di
assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato  alla
sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali  e  del  Ministro  delegato  per  la
famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita' provvedono annualmente alla  ripartizione  delle  risorse
del medesimo Fondo»; 
    l'art. 4, che stabilisce le  finalita'  del  predetto  Fondo  per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del  sostegno
familiare; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'», e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19» e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce  che,
ai  fini  della  rendicontazione  da   parte   di   regioni,   ambiti
territoriali e comuni al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per  l'assistenza  alle
persone  con  disabilita'  grave  prive  di  sostegno  familiare,  la
rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda  annualita'
precedente e' condizione  sufficiente  alla  erogazione  della  quota
annuale di  spettanza,  ferma  restando  la  verifica  da  parte  del
Ministero medesimo della coerenza degli utilizzi con le norme  e  gli
atti di programmazione,  e  che  le  eventuali  somme  relative  alla
seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere
esposte entro la successiva erogazione; 
  Visti i commi 2 e 2-bis dell'art. 89 del decreto-legge  n.  34  del
2020, secondo i quali, ai fini delle rendicontazioni di cui al  comma
1  dello  stesso  articolo,  con  riferimento  alle  spese  sostenute
nell'anno 2020, le amministrazioni  destinatarie  dei  fondi  possono
includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di  servizi
effettivamente  erogati,  specifiche   spese   legate   all'emergenza
COVID-19,  anche  finalizzate  alla  riorganizzazione  dei   servizi,
all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento
degli spazi e si stabilisce, inoltre, che i servizi previsti all'art.
22, comma 4 della legge n. 328 del 2000, sono da considerarsi servizi
pubblici essenziali,  anche  se  svolti  in  regime  di  concessione,
accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il
godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati; 
  Vista la legge 20 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro  dell'economia
e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi dell'art. 3,
comma 2, della legge n. 112 del 2016; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Sistema  informativo  dell'offerta  dei  servizi
sociali, di  cui  all'art.  24,  comma  3,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
  Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 21 novembre 2019, recante il riparto del  Fondo  per  le
persone con disabilita' grave  prive  dell'assistenza  familiare  per
l'annualita' 2019, secondo il quale «a decorrere dal 2021, le regioni
rilevano le informazioni di cui al comma 1  nella  specifica  sezione
del Sistema informativo dell'offerta dei servizi  sociali,  istituito
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del  22
agosto 2019, avendo come unita' di rilevazione l'ambito  territoriale
e secondo le modalita' di cui  all'art.  6,  comma  5,  del  medesimo
decreto.   L'erogazione   e'   condizionata   alla    rendicontazione
dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su  base  regionale,  delle
risorse. Eventuali somme  non  rendicontate  devono  comunque  essere
esposte entro la successiva erogazione». 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21  ottobre
2022, di costituzione dell'attuale Governo; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  23
ottobre 2022 e del 12 novembre 2022, con i quali, rispettivamente, al
Ministro senza portafoglio dott.ssa  Alessandra  Locatelli  e'  stato
conferito l'incarico per le disabilita'  e  sono  state  delegate  le
relative funzioni in materia; 
  Visto il decreto interministeriale del  22  ottobre  2021,  recante
«Riparto del Fondo nazionale per le  politiche  sociali  2021-2023  e
adozione dei Capitoli 1 e 2 del Piano nazionale  degli  interventi  e
dei servizi  sociali  2021-2023,  di  cui  all'art.  21  del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147»; 
  Visto il decreto interministeriale del 29  novembre  2021,  recante
«Riparto del Fondo per  l'assistenza  alle  persone  con  disabilita'
grave prive del sostegno familiare per l'annualita' 2021»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre 2021, concernente la «Ripartizione in capitoli delle  Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2022  e  per  il  triennio  2022-2024»  ed  in
particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che  ha  assegnato  al
capitolo di spesa 3553  «Fondo  per  l'assistenza  alla  persone  con
disabilita' grave prive del sostegno familiare»,  una  disponibilita'
per gli anni 2022-2024, pari a euro 76.100.000; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 25 del 10 febbraio  2022,  registrato  dall'Ufficio  centrale  del
bilancio al n. 884 del 21  febbraio  2022,  che  assegna  le  risorse
finanziarie per l'anno 2022 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello generale appartenenti al Ministero  medesimo,  attribuite  ai
capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata Tabella  4,
di cui fa parte la Missione 3 «Diritti sociali, politiche  sociali  e
famiglia» (24) - Programma 3.2 «Trasferimenti  assistenziali  a  enti
previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione,
monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione  attiva»
(24.12) - CDR 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e  per
la programmazione sociale»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
ottobre 2022, recante  «Adozione  del  Piano  nazionale  per  la  non
autosufficienza e riparto del Fondo per le  non  autosufficienze  del
triennio 2022-2024»; 
  Accertata la disponibilita' finanziaria sul  capitolo  3553,  dello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, per l'anno finanziario 2022; 
  Ritenuto necessario provvedere  alla  ripartizione  del  Fondo  per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del  sostegno
familiare per l'annualita' 2022, mantenendo ferme le altre previsioni
del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 23 novembre 2016; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sancita  nella  seduta  del  30
novembre 2022; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del
              sostegno familiare per l'annualita' 2022 
 
  1. Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone  con
disabilita' grave prive del sostegno familiare  di  cui  all'art.  3,
comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112,  per  l'anno  2022,  pari
complessivamente a euro 76.100.000,00 sono  attribuite  alle  regioni
per gli interventi e i servizi di cui  all'art.  3  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23
novembre 2016. A ciascuna regione e' attribuita una quota di  risorse
come indicato nella colonna C della Tabella 1, che costituisce  parte
integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota  di
popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i  piu'
recenti dati Istat sulla popolazione residente. 
  2. Sono specificamente destinati al  rafforzamento  dell'assistenza
alle persone con disabilita'  grave  di  cui  all'art.  4,  comma  3,
lettere a), b) e c) del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro  della  salute  ed  il
Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016,  15  milioni
di euro delle risorse di cui  al  comma  1,  in  vista  del  graduale
conseguimento di un obiettivo di  servizio  volto  all'attivazione  a
favore di tali  persone  delle  progettualita'  previste  dal  Fondo,
ovvero di analoghe  progettualita',  anche  finanziate  a  valere  su
risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste
di   beneficio   presentate,   con   riferimento   alla   valutazione
multidimensionale, alla definizione del progetto  personalizzato,  al
finanziamento degli interventi e degli  specifici  sostegni  previsti
nel relativo budget di  progetto  di  cui  all'art.  2  del  predetto
decreto 23 novembre 2016, nell'ottica della graduale definizione  dei
livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale  da  garantire
alle persone con disabilita' grave prive di  sostegno  familiare,  ai
sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art.  5,
comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016. La  colonna  D  della
Tabella 1 riporta, per ciascuna regione,  le  risorse  specificamente
destinate al conseguimento degli obiettivi di cui al presente  comma,
aggiuntive a quelle gia' correntemente  destinate  nell'ambito  della
programmazione regionale. 
  3. Le regioni procedono al successivo trasferimento  delle  risorse
spettanti agli ambiti territoriali,  secondo  quanto  previsto  nella
programmazione  regionale,  entro  sessanta   giorni   dall'effettivo
versamento alle stesse da parte del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali.  L'erogazione   agli   ambiti   territoriali   e'
comunicata al Ministero medesimo entro trenta  giorni  dall'effettivo
trasferimento delle risorse, secondo le modalita' di cui all'allegato
A, che forma parte integrante del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                   Programmazione degli interventi 
 
  1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione
degli interventi e dei servizi di cui  all'art.  3  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23
novembre 2016,  per  l'annualita'  2022,  nel  rispetto  dei  modelli
organizzativi regionali e nelle forme di confronto con  le  autonomie
locali  individuate  in  ciascuna  regione  e   provincia   autonoma,
prevedendo  comunque  il  coinvolgimento  delle   organizzazioni   di
rappresentanza delle persone con disabilita'. La programmazione degli
interventi di  cui  al  presente  decreto  si  inserisce  nella  piu'
generale programmazione delle risorse afferenti  al  Fondo  nazionale
per  le  politiche  sociali,  nonche'  nella   programmazione   degli
interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo  le
modalita' specificate con i relativi decreti di riparto. 
  2. Gli indirizzi di programmazione, redatti  nell'allegato  B,  che
forma parte integrante del presente decreto, devono contenere: 
    a)  il  quadro  di  contesto  e  le   modalita'   di   attuazione
dell'integrazione socio-sanitaria; 
    b) le modalita' di individuazione dei beneficiari; 
    c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati; 
    d) la programmazione delle risorse finanziarie; 
    e) le modalita' di monitoraggio degli interventi; 
  3. La programmazione di cui al comma 1  del  presente  articolo  e'
comunicata al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  entro
novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della
Corte dei conti del presente decreto.  Successivamente  il  Ministero
medesimo procede all'erogazione delle risorse  spettanti  a  ciascuna
regione per l'anno 2022, fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.  3,
comma 1, una volta  valutata,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
abilitazione da  parte  della  regione,  la  coerenza  del  programma
attuativo con le finalita' di cui all'art. 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre
2016. 
                               Art. 3 
 
                      Erogazione e monitoraggio 
 
  1. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' del  Fondo  di
cui all'art. 1 e' condizionata alla rendicontazione sugli utilizzi di
almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente
su base regionale,  ed  eventuali  somme  non  rendicontate  dovranno
comunque essere esposte entro la  successiva  erogazione  secondo  le
modalita' di cui al successivo comma 2 del presente articolo. 
  2. Gli ambiti rilevano le informazioni di  cui  al  comma  1  nella
specifica sezione del Sistema informativo  dell'offerta  dei  servizi
sociali, istituito con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 6, comma 5, del decreto medesimo. 
  3. Ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, gli ambiti
territoriali rilevano il numero e le caratteristiche dei  beneficiari
per  singola  tipologia   di   intervento,   nonche'   le   soluzioni
alloggiative finanziate nel territorio di competenza, al 31  dicembre
di ciascun anno, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del
decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  del  22
agosto 2019, e inseriscono tali informazioni nella specifica  sezione
del  Sistema  informativo  dell'offerta  dei  servizi   sociali.   Le
informazioni di cui al presente comma vengono validate dalle regioni. 
  4. In ragione delle esigenze  legate  all'epidemia  Covid-19  e  in
attuazione di quanto previsto dall'art. 89, comma 2 del decreto-legge
n. 34 del 2020, in sede  di  rendicontazione  delle  spese  sostenute
nell'anno  2020,  laddove  le  amministrazioni  destinatarie  abbiano
sostenuto  specifiche  spese  legate  all'emergenza  Covid-19,  anche
finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento
di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi relativi a
prestazioni sociali erogate sotto  forma  di  servizi  effettivamente
erogati, possono includerle nella  rendicontazione  indipendentemente
dall'annualita'  di  riferimento  e  la  documentazione  prevista  e'
integrata con una relazione che specifichi  l'ammontare  delle  somme
utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli  estremi  dei
relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle  spese
considerate, ove non gia' rendicontate ai fini del comma 3  dell'art.
104 del medesimo decreto-legge. 
                               Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Resta ferma la disciplina recata dal  decreto  interministeriale
23 novembre 2016, fatto salvo quanto  diversamente  disciplinato  nel
presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 21 dicembre 2022 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                              Calderone 
 
                   Il Ministro per le disabilita' 
                              Locatelli 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Schillaci 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 85 
                                                             Allegato 
 
              
                                                           Allegato A 
 
               
                                                           Allegato B
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