Articolo: Cigs e contratto di solidarietà

approfondimento di Eufranio Massi – esperto in Diritto del lavoro
Estratto dal n. 38/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio

 

Diritto_pratica_lavoro“Prosegue l’opera, invero, meritoria della Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione che, conscia delle novità e, soprattutto, delle problematicità correlate alla piena applicazione del D.Lgs. n. 148/2015, detta, continuamente, indicazioni operative sia nei confronti dei datori di lavoro che dei lavoratori che, delle parti sociali: ora, con la circolare n. 27 dell’8 agosto 2016, formalmente inviata alle articolazioni periferiche del Ministero del lavoro, viene ipotizzato una sorta di vademecum per gli ispettori del lavoro chiamati ad effettuare le verifiche sulle integrazioni salariali straordinarie richieste.

Nella sostanza, anche ricapitolando cose già dette in precedenza, si ricorda che, ai fini di quelle che sono le previsioni normative il legislatore ha previsto verifiche per due ipotesi:

  1. quelle finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali assunti in sede di presentazione del programma di Cigs;
  2. quelle finalizzate all’accertamento dei presupposti per la concessione del pagamento diretto dei lavoratori.

L’analisi che segue non potrà che avere sempre presenti le causali individuate dal D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.

Verifiche sugli impegni aziendali assunti

La nuova chiave di lettura è rappresentata dall’art. 25, comma 6, D.Lgs. n. 148/2015: cambiando una prassi consolidata, le verifiche, per tutte le ipotesi (Cigs e Cds) degli Organi di vigilanza finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali sono svolti nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di integrazione salariale straordinario che, con la riforma, può esser concesso, sin dall’inizio, per tutto il periodo richiesto.

La relazione ispettiva va inviata al Ministero entro i 30 giorni successivi alla fine dell’intervento integrativo salariale autorizzato e qualora dalla stessa emerga che il programma non è stato svolto o è stato rispettato solo in parte, il successivo riesame si conclude, fatte salve situazioni che necessitino di ulteriori accertamenti, con un provvedimento che deve essere emanato entro i successivi 90 giorni.

Le Direzioni territoriali del lavoro (ed, a breve, gli Ispettorati territoriali del lavoro che ne erediteranno i compiti con la piena attuazione del D.Lgs. n. 149/2015) sono in grado, da subito, di “calendarizzare” i tempi in quanto l’stanza va inviata, telematicamente, sia alla Divisione IV della Direzione generale per gli ammortizzatori che alla Direzione territoriale: in ogni caso, il sistema CIGSonline la invia, in automatico, alla Direzione territoriale competente….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

Condividi questo articolo su