Articolo: Il rapporto di lavoro subordinato tra familiari

approfondimento di Iunio Valerio Romano – Coordinatore Aree Vigilanza I.T.L. Lecce

 

Estratto dal n. 30/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoroIl rapporto di lavoro subordinato

Il Legislatore non ha fornito una definizione di lavoro subordinato, qualificando invece prestatore di lavoro subordinato il soggetto che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (cfr. art. 2094 c.c.).

La giurisprudenza ha poi enucleato gli indici della subordinazione, suddividendoli in tre gruppi: interni, esterni e sussidiari.

Ciò che risulta, tuttavia, determinante nel dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato è la presenza di un potere direttivo esercitato dal datore di lavoro, che si estrinseca nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni di lavoro. Da ciò discende che la natura subordinata di un rapporto di lavoro non può prescindere dalla presenza del vincolo di soggezione del lavoratore al predetto potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Ovviamente i citati indici vanno valutati globalmente ai fini della prova del lavoro subordinato, soprattutto nel caso in cui non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa della peculiarità delle mansioni, che va ad incidere sull’atteggiarsi del rapporto stesso.”….continua la lettura

 


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