Cassazione: iter disciplinare e consultazione della documentazione di addebito

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Con sentenza n. 23408 del 6 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che non esiste alcun obbligo per il datore di lavoro, nell’ambito di un iter disciplinare ex art. 7 della legge n. 300/1970, conclusosi con un licenziamento, di mostrare al dipendente la documentazione sulla quale poggiano gli addebiti contestati.

L’eccezione, secondo la Suprema Corte, è rappresentata dalla circostanza che il diretto interessato l’abbia, preventivamente, richiesto e il datore, sulla base dei principi di correttezza e buona fede che devono sempre essere seguiti, li abbia forniti: tuttavia, la Cassazione aggiunge che la richiesta deve avere un certo fondamento (viene definita “qualificata”), nel senso che l’accesso alla documentazione deve essere assolutamente adeguato e assolutamente necessario per rendere le giustificazioni.

Nel caso di specie il datore di lavoro aveva proceduto al licenziamento del dipendente che aveva violato il patto di non concorrenza: il tutto era sorto da riscontri sull’account aziendale in seguito ai quali si era raggiunta la certezza che il lavoratore aveva posto in essere, con l’ausilio della consorte, una rete di vendita relativa agli stessi prodotti commercializzati dall’azienda ad un prezzo inferiore anche a quello degli agenti dallo stesso coordinati.

Nel giudizio di merito, confermato dalla Cassazione, la Corte di Appello di Milano aveva respinto il ricorso dell’interessato confermando la legittimità del licenziamento ed osservando che il dettato normativo impone al datore di lavoro una esposizione dettagliata e comprensibile dei fatti all’origine del provvedimento, ma non di mostrare o richiamare la documentazione sulla base della quale si contesta l’addebito.

 

 

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Autore: La Redazione

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