Cassazione: licenziamento e repechage

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Con sentenza n. 13379 del 26 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora il lavoratore, in costanza di rapporto, sia stato adibito a mansioni riconducibili ad un livello professionale inferiore, sia pure in modo residuale, l’obbligo di repechage va riferito anche alla posizione professionale inferiore esercitata residualmente: tutto questo al fine di una verifica completa delle eventuali mansioni alternative all’interno della organizzazione aziendale.

 

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Autore: La Redazione

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