Cassazione: part-time e divieto a svolgere altre attività lavorative

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Con sentenza n. 13196 del 25 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità di un licenziamento per giusta causa di un lavoratore a part-time che contravveniva al Regolamento aziendale che prevedeva il divieto assoluto di svolgere un’altra attività lavorativa.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato la nullità della clausola prevista nel Regolamento aziendale, in quanto detta clausola riconosce, in capo al datore di lavoro, un potere unilateralmente di risoluzione del rapporto di lavoro limitando il diritto del lavoratore, in regime di part-time, a svolgere un’altra attività lavorativa.

L’eventuale divieto a svolgere una ulteriore attività dovrebbe essere condizionata ai soli casi che presentano una concreta incompatibilità con l’attività svolta dal lavoratore.

 

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Autore: La Redazione

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