Cassazione: Reato penale la mancata esibizione di documenti agli ispettori del lavoro

Con sentenza n. 42334 del 15 ottobre 2013, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che il datore di lavoro che omette di esibire la documentazione richiesta dall’ispettore del lavoro, risponde penalmente di ciò. Si tratta delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l’igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall’Ispettorato del lavoro.

Il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi.

Infine, i giudici della Suprema Corte ricordano che l’articolo 4, ultimo comma, della legge n. 628 del 1961 punisce “coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete”.

Si riporta di seguito un estratto della sentenza:

L’art. 4, ultimo comma, della legge n. 628 del 1961 punisce «coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete». Si tratta – secondo quanto chiarito dalia giurisprudenza di questa Corte – delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l’igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall’Ispettorato del lavoro (ex multis, sez. 3, 7 febbraio 1994, n. 1365, Rv. 196494; sez. 3, 4 luglio 2001, n. 26974, Rv. 219645). Si è più volte specificato, inoltre, che il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi (sez. 3, 11 dicembre 2007 n. 2272/2008, RV. 238631; sez. 3, 2 dicembre 2011, n. 6644, Riv. 2523361)

A ciò deve aggiungersi che la richiesta all’interessato di documenti relativi ai rapporti di lavoro non attiene alle sole indagini di polizia amministrativa di cui all’art. 8 del dpr n. 520 del 1955 (sez. 3, 18 gennaio 2007, n. 7106).
Tali principi sono stati correttamente applicati dalia Corte d’appello, perché essa ha preso le mosse dai risultati dell’istruttoria da cui si evince che la documentazione richiesta all’imputato era quella necessaria per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Ispettorato definiti dal richiamato art. 4 della legge n. 628 del 1961 e, in particolare, della verifica della sussistenza di irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti.

 

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Autore: La Redazione

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