Governo: differimento per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

governo3Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, il D.P.C.M. 3 agosto 2017, con il differimento, per l’anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2017 

Differimento, per l'anno  2017,  dei  termini  di  effettuazione  dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali. 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede  che,  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tenendo  conto  delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili
d'imposta  o  delle  esigenze   organizzative   dell'amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli  adempimenti  dei
contribuenti relativi a imposte e  contributi  dovuti  in  base  allo
stesso decreto; 
  Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni  recante  Istituzione  dell'imposta   regionale   sulle
attivita'  produttive  (IRAP),  revisione  degli   scaglioni,   delle
aliquote  e  delle  detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione   di   una
addizionale  regionale  a  tale  imposta   nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi locali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  le
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto  l'art.  17,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,  recante  disposizioni  relative
alla razionalizzazione dei termini di versamento; 
  Visto l'art. 3-quater  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
riguardante i termini per gli adempimenti fiscali; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all'art. 7,  comma  2,
lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti  previsti  da
disposizioni relative a materie  amministrate  da  articolazioni  del
Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali,
ancorche' previsti  in  via  esclusivamente  telematica,  ovvero  che
devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o
presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno
festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; 
  Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che
stabilisce nuove modalita' per la determinazione dell'acconto  dovuto
ai fini dell'imposta sui redditi delle societa' relativo  al  periodo
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; 
  Visti i provvedimenti del direttore della Agenzia delle entrate con
i quali sono stati approvati  i  modelli  di  dichiarazione,  con  le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per
il periodo di imposta  2016,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta  sul
valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini della applicazione dei parametri, della comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore; 
  Considerate le  esigenze  generali  rappresentate  dalle  categorie
professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali  da  porre
in essere per conto dei contribuenti titolari di reddito d'impresa  e
dei sostituti d'imposta e le modifiche  normative  che  hanno  inciso
sulla determinazione dei versamenti delle imposte sui redditi; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento, per l'anno  2017,  dei  termini  di  effettuazione  dei
  versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali 
 
  1. I contribuenti titolari  di  reddito  di  impresa  o  di  lavoro
autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico  delle  imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, tenuti entro il 30 giugno 2017  ai  versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in  materia  di
imposta regionale sulle attivita' produttive e da quelle  in  materia
di imposta sul valore aggiunto con la  maggiorazione  dello  0,40%  a
titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al  16
marzo, effettuano i predetti versamenti: 
  a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione; 
  b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando  le  somme  da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
che partecipano a societa', associazioni e  imprese  ai  sensi  degli
articoli 5, 115 e 116 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  3. Il presente decreto sostituisce il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 20 luglio 2017, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante differimento del termine
di versamento delle imposte sui redditi, del quale sono  fatti  salvi
gli effetti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 agosto 2017 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               Gentiloni Silveri      
 
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1709 
La Redazione

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