Agenzia Entrate: Lavoro stagionale ed IRAP

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L’Agenzia delle Entrate, all’interno della circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, evidenzia la modifica all’articolo 11, comma 4-octies del decreto IRAP, con la quale viene estesa la deducibilità delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato – già prevista a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – anche ai lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti.

 

LAVORATORI STAGIONALI – COMMA 73

Il comma 73 ha apportato modifiche all’articolo 11, comma 4-octies), del decreto IRAP, con l’aggiunta del seguente periodo “La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto“.

La misura si inserisce nel quadro delle modifiche normative dirette a ridurre l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, estendendo la deducibilità delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato – già prevista a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – anche ai lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti.

Si è voluto, in tal modo, riconoscere il beneficio fiscale previsto, ai fini IRAP, per il lavoro a tempo indeterminato anche a quei settori che ricorrono in modo sistematico al lavoro stagionale.

La norma riconosce, infatti, la possibilità di dedurre il 70% dei costi sostenuti (al netto delle deduzioni spettanti) per i lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato col medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti.

Il calcolo deve intendersi riferito alle giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione), computando anche la prestazione relativa al primo.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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