Agenzia Entrate: spese mediche rimborsate dal datore di lavoro – art. 51, comma 1, del TUIR

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 285 del 19 luglio 2019, fornisce una risposta al seguente quesito:

l’Istante rappresenta che, in applicazione delle disposizioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, eroga alla generalità dei dipendenti taluni benefici assistenziali tra i quali rimborsi a fronte di spese mediche debitamente documentate. Gli importi utilizzati per i rimborsi ai dipendenti provengono da un fondo, costituito dall’amministrazione, nell’importo massimo dell’1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione dell’Istituto, come previsto dai CCNL degli Enti di Ricerca.

L’Istante fa presente, infine, che non vengono versati contributi a casse aventi fini assistenziali, né da parte del datore di lavoro, né da parte del lavoratore e che l’importo del rimborso – stabilito in sede di contrattazione integrativa – è una percentuale delle spese mediche sostenute dal lavoratore in anni precedenti quello di erogazione del rimborso.

Tanto premesso, l’Istante chiede di conoscere:

– il tipo di tassazione da applicare al rimborso, se corrente ex art. 11, oppure separata ex art. 17, comma 1, lett. n-bis) e art. 21, comma 1, del TUIR;

– se si devono applicare le detrazioni previste dall’art. 15 del medesimo TUIR.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (cd. principio di onnicomprensività).

In generale, quindi, tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti del medesimo articolo 51 del TUIR.

Con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 è stato, al riguardo, precisato che tra le somme e valori che sono soggetti ad imposizione, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro, ai sensi del citato articolo 51, comma 1, del TUIR, rientrano anche i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 15, del medesimo TUIR, sostenute dal lavoratore dipendente.

Sulle predette somme il datore di lavoro, sarà tenuto ad operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta  dai percipienti, con obbligo di rivalsa, così come previsto dall’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre, ai sensi del comma 3, del citato articolo 23 del d.P.R. 29  settembre 1973, n. 600, nell’effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno, attribuirà, tra l’altro, le detrazioni spettanti al dipendente per le spese mediche, ai sensi  dell’articolo 15, comma 1,lett. c), del TUIR, per erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad  accordi e regolamenti aziendali.

In sostanza, se da un lato, le somme corrisposte a titolo di rimborso per spese mediche sostenute dai dipendenti concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, dall’altro, viene attribuita la detrazione spettante ai dipendenti stessi in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Nella fattispecie in esame, l’Istante eroga alla generalità dei dipendenti taluni benefici assistenziali, tra i quali i rimborsi, attingendo dal fondo costituito ai sensi dei CCNL degli Enti di Ricerca, a fronte di spese mediche debitamente documentate sostenute dal lavoratore in anni precedenti quello di erogazione del rimborso.

In applicazionedei principi sopra enunciati, su tali somme, che costituiscono, come detto, per i dipendenti reddito di lavoro dipendente, l’Istante, dovrà operare, all’atto del  pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta ul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

In occasione delle operazioni di conguaglio non potrà, invece, attribuire le detrazioni spettanti ai dipendenti ai sensi del citato articolo 15, comma 1, lett. c) del TUIR atteso che, in applicazione del principio di cassa, i dipendenti medesimi hanno già usufruito delle detrazioni in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese mediche sono state sostenute.

Si precisa, inoltre, che le somme corrisposte dall’Istante non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR, richiamato nell’istanza di interpello, in base al quale l’imposta si applica separatamente alle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

Ciò in quanto la richiamata disposizione, sulla base del principio generale i diritto tributario secondo cui non è detraibile (o deducibile) l’onere che non sia stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico, sancisce l’obbligo per il contribuente (e non per il sostituto d’imposta) di assoggettare a tassazione separata gli oneri in relazione ai quali, nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha sostenuto la spesa, ha fruito della deduzione dal reddito complessivo ovvero della detrazione dall’imposta lorda e che gli sono stati successivamente rimborsati, nell’anno del rimborso.

Considerato, tuttavia, che si considerano rimaste a carico anche le spese rimborsate se il rimborso ha, comunque, concorso al reddito, nella fattispecie oggetto dell’istanza, il dipendente ha diritto a fruire della detrazione delle spese mediche sostenute e, pertanto, non deve assoggettare a tassazione (separata) le somme erogate dall’Istante, a titolo di rimborso delle predette spese.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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