Agenzia Entrate: tassazione delle forme pensionistiche complementari

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 2/E del 13 febbraio 2015pdf_icon, con la quale fornisce chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in materia di tassazione delle forme pensionistiche complementari.

In particolare, il comma 621 dell’articolo 1 ha aumentato al 20% la misura dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare.

Il successivo comma 622 contiene misure riguardanti la modalità di determinazione della base imponibile del predetto risultato di gestione delle forme di previdenza complementare, volte ad assicurare che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e di Paesi collaborativi, percepiti da forme pensionistiche complementari, siano sottoposti ad imposizione nella misura del 12,50%.

Infine, il comma 624, in deroga allo Statuto del contribuente, prevede che la nuova misura di imposizione si applichi sostanzialmente dal periodo d’imposta 2014 con modalità di determinazione della base imponibile che assicurino l’imposizione nella previgente misura dell’11,50% relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso del 2014.
Fonte: Agenzia delle Entrate

 


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Autore: La Redazione

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