Agenzia Entrate: trasferimento delle posizioni individuali dei lavoratori ad altra forma pensionistica complementare

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 275 del 21 aprile 2021, ha fornito alcuni chiarimenti e in merito agli adempimenti dei sostituti d’imposta in caso di trasferimento delle posizioni individuali dei lavoratori ad altra forma pensionistica complementare.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 prevede  che «I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta».

In particolare, il risultato netto è pari alla differenza tra:

– il valore del patrimonio netto del fondo alla fine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi di capitale soggetti a ritenuta, esenti o comunque non soggetti ad imposta

– e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno.

Nell’ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento, il risultato negativo è computato in diminuzione del risultato di gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale.

Come chiarito nella circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, in caso di scioglimento del  fondo pensione, la forma pensionistica complementare o individuale alla quale l’iscritto ha trasferito la propria posizione individuale, può utilizzare i risultati negativi dell’ultimo periodo di gestione del fondo che si è sciolto, e di quelli precedenti non ancora compensati, a riduzione, rispettivamente, del risultato netto della propria gestione o del risultato netto determinato con riferimento all’iscritto trasferito. La forma pensionistica complementare, ai fini dell’assegnazione delle quote di partecipazione al predetto soggetto, dovrà tener conto anche del credito di imposta conseguente all’utilizzo della quota di risultati negativi ad essa pervenuti.

L’articolo 17, comma 8, del d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che l’imposta sostitutiva è versata dai fondi pensione entro il 16 febbraio di ciascun anno. Ai versamenti si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il successivo comma 9 dispone che «La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell’ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione».

In relazione ai redditi erogati ed alle ritenute operate, il fondo pensione è tenuto a rilasciare la certificazione unica e a presentare la dichiarazione dei sostituti e degli intermediari (modello 770).
In caso di operazioni straordinarie, secondo le istruzioni (par. 2.4) al modello CU 2021, “la necessità di una corretta imputazione delle ritenute operate e dei versamenti eseguiti, a fronte del rilascio di certificazioni attestanti, nei confronti dei medesimi percipienti, il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei sostituti succedutisi nel periodo d’imposta, comporta l’esigenza di una gestione unitaria che consenta nel contempo di verificare:

– che gli adempimenti siano stati correttamente effettuati dal sostituto d’imposta;

– che quanto certificato al sostituito, con titolo fiscalmente idoneo, abbia puntuale corrispondenza nella dichiarazione resa dal sostituto”.

Nei casi di estinzione del sostituto d’imposta con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la Certificazione Unica che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Ciò posto, nel caso di specie, in considerazione della liquidazione del Fondo Istante e del trasferimento delle posizioni previdenziali al Fondo Alfa senza soluzione di continuità nonché della circostanza che l’eventuale attivo residuo è trasferito al Fondo Alfa e quest’ultimo succede anche negli eventuali rapporti passivi ancora in essere, si ritiene condivisibile la soluzione interpretativa proposta dal Fondo Istante.

Nel caso di specie, benché l’articolo 1, primo comma, del Regolamento disponga la messa in liquidazione del Fondo Istante, per effetto del trasferimento delle posizioni previdenziali, senza soluzione di continuità, al Fondo Alfa, si realizza nella sostanza una prosecuzione delle attività previdenziali in oggetto.

Nel caso di specie, la prosecuzione dell’attività in capo al Fondo Alfa è ope legis , ovvero avviene secondo le modalità operative previste dal piano di attività la cui adozione da parte di entrambe le predette forme di previdenza è stata richiesta dall’articolo 3 del Regolamento.

Parimenti, per quanto concerne il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2020 (modello 770/2021), dando preminenza agli effetti di continuità delle posizioni previdenziali trasferite rispetto a quelli liquidatori del Fondo Istante, il Fondo Alfa deve presentare un’unica dichiarazione dei sostituti d’imposta comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui l’Istante ha operato.

Tenuto conto che la liquidazione è circoscritta all’Istante, e non alle posizioni degli iscritti che, invece, sono trasferite in continuità al Fondo Alfa, si ritiene che anche il “risparmio di imposta” deve considerarsi trasferito al Fondo Alfa. Solo quest’ultimo, infatti, in qualità di Fondo trasferitario delle posizioni previdenziali può utilizzare il predetto “risparmio di imposta” a scomputo di un futuro debito di imposta.

Ne consegue che, il Fondo Alfa è il soggetto titolato e tenuto alla autoliquidazione e al versamento della imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ove dovuta sul risultato di gestione dell’anno 2020 e sugli importi corrisposti dall’Istante nel corso del 2020 agli iscritti a titolo di garanzia di risultato, in quanto forma pensionistica trasferitaria delle posizioni degli iscritti.

Pertanto, il Fondo Alfa dovrà indicare nel quadro RI del modello Redditi EnC il patrimonio netto alla fine del periodo di imposta comprensivo del risparmio di imposta trasferito (rigo RI 2, Colonna 2).

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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