Articolo: Attività lavorativa compatibile con l’indennità di disoccupazione (Naspi, Aspi, ecc.)

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“L’INPS, attraverso la circolare n. 174 del 23 novembre 2017, ha offerto dei pregevoli chiarimenti in ordine alla coesistenza totale o parziale del trattamento di disoccupazione (Naspi, ma non solo) con lo svolgimento di attività remunerative sia di natura subordinata che autonoma che, con cespiti derivanti dallo svolgimento di altre funzioni.

Si tratta di una circolare che consente ai lavoratori, ai datori di lavoro, ai soggetti che operano presso i servizi per l’impiego e le Agenzie di Lavoro, ai professionisti ed agli operatori sindacali, agli Uffici relazioni con il pubblico delle strutture periferiche dell’INL e del “neonato” URP del Dicastero del Lavoro, agli Ispettori del Lavoro delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato, agli Ispettori degli Istituti previdenziali, di operare con una certa sicurezza, atteso che, spesso, il Legislatore (ne avremo un esempio anche nella legge di bilancio per il 2018 a proposito degli incentivi per gli “over 35” ubicati nelle Regioni del Meridione) subordina le agevolazioni alla mancanza di un lavoro regolare negli ultimi sei mesi, comunque correlato al reddito minimo da imposizione fiscale (8.000 euro per il lavoro subordinato e 4.800 euro per il lavoro autonomo). Si tratta di un concetto che è, ad esempio, alla base anche dei benefici previsti dall’art. 4 della legge n. 92/2012 in favore delle assunzioni di personale femminile a tempo indeterminato.

La chiara disamina dell’Istituto agevolerà, senz’altro, “in primis” l’attività di controllo degli organi di vigilanza dipendenti dall’INPS che, del resto, da sempre, sono stati attenti a questi fenomeni.”….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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