Articolo: Cessazione di attività ed alcune ipotesi di integrazione salariale

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

“L’art. 21, comma 1, lettera b)  del decreto legislativo n. 148/2015, nel processo di revisione degli ammortizzatori sociali, ha cancellato, a partire dal 1 gennaio 2016, l’integrazione salariale dovuta a crisi aziendale per cessazione dell’attività produttiva o di un ramo di essa: il tutto, ” si sposa” con una logica che tende a ridurre l’intervento della “mano pubblica” in tutte quelle situazioni che presentano aspetti di “decozione” e per le quali non si manifestino, all’orizzonte, apprezzabili ipotesi di ripresa. Ovviamente, in tale quadro normativo, l’Esecutivo si aspetta risposte positive dal decollo, attraverso l’ANPAL, delle politiche attive del lavoro che postulano, tra le varie misure, la ricollocazione dei disoccupati attraverso percorsi partecipativi incentivati, con l’intervento di strutture pubbliche e private: ma, questo è un altro discorso sul quale non mi mancherà l’occasione per riflettere.

A tale chiusura normativa (che, comunque, non impedisce la trattazione delle istanze presentate, legittimamente, entro il 31 dicembre 2015, come chiaramente affermato nella circolare n. 24/2015 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali), ha fatto eccezione una successiva disposizione contenuti nel comma 4 secondo la quale, in deroga al limite dei 24 mesi complessivi di fruizione della CIGS, ed a quello di 12 mesi relativo al trattamento di cassa per crisi aziendale, il Legislatore delegato ha previsto nella durata massima, rispettivamente, di 12, 9 e 6 mesi per ciascuno degli anni tra il 2016 ed il 2018, con il finanziamento di 50 milioni di euro per ognuna delle annualità appena indicate (con incremento della dotazione del Fondo per l’Occupazione), un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria, qualora, al termine del programma, l’azienda cessi l’attività ma sussistano concrete prospettive di ripresa che passino attraverso una rapida cessione dell’impresa. Tutto questo deve essere frutto di un accordo sottoscritto in sede di Ministero del Lavoro alla presenza di funzionari del Dicastero dello Sviluppo Economico.continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

Condividi questo articolo su