Articolo: Contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro – prime indicazioni

approfondimento di Eufranio Massi – Esperto in Diritto del Lavoro

Estratto dal n. 46/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio

 

Diritto_pratica_lavoro“Lungamente attesa dagli operatori, il giorno 31 ottobre 2018, con una tempistica degna di miglior causa (il giorno della emanazione è coinciso con la fine del periodo transitorio durante il quale interpretazioni chiarificatrici sarebbero state particolarmente gradite), è stata pubblicata la circolare n. 17 ove la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ha  fornito, con l’avallo dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, le prime indicazioni.

La nota ministeriale ha, da un lato, chiarito alcune questioni ma, dall’altro, fornendo orientamenti restrittivi e, qualche volta anche non particolarmente puntuali, ha creato altri dubbi.

L’analisi che segue intende percorrere la via dell’esame della circolare seguendo, pedissequamente, i singoli punti.

Il contratto a tempo determinato

La circolare n. 17, ripetendo quanto affermato dal legislatore, ricorda che:

a) a seguito delle modifiche introdotte la durata massima del contratto a termine anche in sommatoria con periodi di missione in somministrazione a tempo determinato, tra un datore di lavoro ed un lavoratore, per mansioni riferibili al livello della categoria legale di inquadramento non può superare i 24 mesi, con una riduzione di durata complessiva, rispetto alla precedente normativa che fissava il tetto a 36 mesi;

b) le parti possono stipulare liberamente un contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi senza l’apposizione di una causale: se il contratto ha una durata maggiore, o si procede ad un rinnovo, pur all’interno dei 12 mesi, occorre prevedere una delle condizioni di natura legale che fanno riferimento ad esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’attività ordinaria, ad esigenze di sostituzione di altri lavoratori e ad esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.”…continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

Condividi questo articolo su