Articolo: Cumulo contributivo per i liberi professionisti

approfondimento di Livio Lodi

 

Estratto dal n. 16/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoroLart. 1, comma n. 239, legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un ulteriore istituto di cumulo contributivo gratuito che ha riguardato le pensioni di vecchiaia,  i trattamenti per inabilità e le pensioni aisuperstiti, con esclusione, quindi, delle pensioni anticipate (già pensioni di anzianità).

La previsione normativa non costituiva infatti una novità assoluta nel panorama previdenziale del nostro Paese, atteso che persistevano (e, per la verità, persistono tuttora) altri istituti di collegamento tra le varie gestioni previdenziali (sia pure di minore frequenza applicativa), nei quali è operativa la fattispecie del cumulo contributivo che non comporta alcuna penalizzazione alle future prestazioni e che si realizza mediante la sommatoria dei diversi spezzoni fatti valere dai soggetti assicurati presso le numerose forme pensionistiche: si cita per tutti il cumulo di cui allart. 1, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, che interessa i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo.

In tale occasione è stata inoltre prevista la sola cumulabilità dei periodi assicurativi fatti valere presso lAssicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia ed i superstiti (Ago), le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi da illo tempore amministrate dallInps (artigiani, esercenti attività commerciali,  coltivatori diretti, ecc.), la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, e le forme sostitutive ed esclusive della medesima Ago, con esclusione, tuttavia, delle forme previdenziali istituite a favore dei liberi professionisti.

In ogni caso, si trattava di una facoltà (anziché di una fattispecie che operi in automatico, senza cioè la manifestazione di volontà del soggetto interessato) finalizzata a consentire, ai lavoratori iscritti presso le forme di assicurazione sopra elencate, il perfezionamento del diritto ad una unica pensione, la quale si qualificava appunto come un trattamento unitario, così come del resto avveniva nel sistema di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42.”…. continua la lettura

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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