Articolo: Decreto dignità: cosa cambia per contratti a termine, somministrazione e licenziamenti

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Il c.d. Decreto dignità, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 luglio 2018 (nel momento in cui scrivo queste riflessioni non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale)  è intervenuto, in maniera significativa, sulla disciplina dei contratti a tempo determinato, sulla somministrazione e sull’indennità risarcitoria in materia di licenziamenti illegittimi.

L’analisi che segue, intende esaminare  le novità introdotte negli articoli 19, 21, 28 e 34 del D.L.vo n. 81/2015 e nell’art. 3 del D.L.vo n. 23/2015 ricordando che, per effetto dell’art. 29 (non “toccato”) dalla riforma sono esclusi dal campo di applicazione di tutto il Capo III (e, quindi, anche dalle disposizioni del presente Decreto) una serie di rapporti che fanno riferimento:

  • Agli operai agricoli a tempo determinato la cui disciplina si trova all’interno del D.L.vo n. 375/1993;
  • Ai richiami in servizio dei volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco;
  • Ai contratti a termine del personale con qualifica dirigenziale;
  • Ai rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e del commercio, nei casi individuati dalla contrattazione collettiva, fermo restando l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente. Si tratta di una tipologia contrattuale presente, da tempo, nel nostro ordinamento, ritornata “in auge” dopo la cancellazione dei “voucher” avvenuta con il D.L. n. 25/2017;
  • Ai contratti a termine del personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze ed al personale sanitario, anche dirigente, del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Ai contratti a tempo determinato ex lege n. 240/2010;
  • Al personale artistico e tecnico delle Fondazioni musicali non si applicano i primi tre commi dell’art. 19 e l’art. 21;
  • Al personale delle Pubbliche Amministrazione continua ad applicarsi l’art., 36 del D.L.vo n. 165/2001.

Le novità del nuovo articolo 19 del Decreto Legislativo n. 81/2015

La lotta al precariato, obiettivo primario dichiarato dall’Esecutivo, parte con una profonda revisione dei contratti a tempo determinato che si concretizza sotto diversi parametri:

  • Aumento dell’aliquota contributiva in caso di rinnovo dopo il primo contratto;
  • Diminuzione della durata massima complessiva riferita ai rapporti a termine, intesi anche in sommatoria;
  • Introduzioni delle causali, a partire dal tredicesimo mese di utilizzazione del lavoratore, sia che si superi la soglia dell’anno in virtù di un contratto iniziale, di una proroga o di un rinnovo;
  • Ampliamento dei termini per la proposizione del ricorso giudiziario.

A tali misure, occorre aggiungerne altre che fanno riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato ove si applicano, quasi interamente, le disposizioni sul contratto a termine (tra cui, le causali) ed all’indennità risarcitoria relativa ai licenziamenti illegittimi prevista dall’art. 3, comma 1 del D.L.vo n. 23/2015 che, per gli assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015, nel limite massimo, rapportato all’anzianità aziendale, per le imprese dimensionate oltre le quindici unità, può arrivare fino a trentasei mensilità partendo da una base di sei (per quelle piccole, fermo restando il tetto massimo delle sei mensilità, la base di partenza viene innalzata a tre, come si evince dalla correlazione della nuova norma con il dettato dell’art. 9 del predetto decreto).”….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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