Articolo: Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, cosa cambia?

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Molti operatori del settore si chiedono, continuamente, cosa è cambiato nella procedura di conferma delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali: la risposta è che, al momento, nulla è cambiato rispetto alla procedura ipotizzata nell’art. 4, commi da 17 a 23 –bis della legge n. 92/2012 (quindi, la conferma è possibile ancora con la dichiarazione del lavoratore apposta sul retro della comunicazione di cessazione inviata telematicamente al centro per l’impiego e nelle altre modalità di conferma presso la Direzione del Lavoro o il centro per l’impiego), ma molto cambierà allorquando la disposizione contenuta nell’art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 entrerà pienamente in vigore. Infatti, il precetto è subordinato alla emanazione di un D.M. del Ministro del Lavoro e da sessanta giorni di “vacatio”, successivi alla entrata in vigore.

Ma, andiamo con ordine mettendo in evidenza anche le possibili criticità.

Afferma il comma 1 che, al di fuori della casistica individuata dall’art. 55, comma 4, del D.L.vo n. 151/20091, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro debbono avvenire, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su moduli resi disponibili dal Dicastero del Lavoro sul proprio sito istituzionale e trasmessi sia al datore di lavoro che alla Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio con alcune modalità che saranno individuate con un decreto del Ministro del Lavoro.

Alcune riflessioni si possono, a mio avviso, effettuare, da subito.

La prima riguarda il campo di applicazione.

Le nuove disposizioni non riguardano la procedura specifica che, a seguito della convalida, consente il godimento dell’indennità di NASPI ed il pagamento del periodo di preavviso, nel periodo in cui (art. 54, comma 1) vige il principio del divieto di licenziamento (dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino): esso vale per la madre ma anche per il padre qualora abbia usufruito del periodo “garantito” in sostituzione della moglie (perché deceduta, o allontanatasi, o affidatario esclusivo del neonato). Le stesse regole vigono in caso di adozione (un anno dall’ingresso in famiglia) o di affido. Le dimissioni vanno convalidate avanti al personale della Direzione territoriale del Lavoro (dal 2016, per effetto del D.L.vo n. 149/2015, il nome cambierà in “Ispettorato territoriale”)…continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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