Articolo: Fondi di solidarietà e integrazione del reddito

approfondimento di Eufranio Massi

 

Estratto dal n. 9/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“La legge n. 183/2014 all’art. 1, comma 2, lettera a, punto 7, ha fornito all’Esecutivo la delega per una revisione dei fondi di solidarietà introdotti dall’art. 3 della legge n. 92/2012 che, fino ad oggi, per una serie di problemi, hanno avuto “vita grama”. Essi sono nati, essenzialmente, con lo scopo di definire forme di integrazione del reddito in costanza di rapporto di lavoro laddove, in presenza di crisi, non trova applicazione la normativa sulla integrazione salariale ordinaria e straordinaria: tutto questo anche in un’ottica di superamento di forme integrative che per certi versi (v. la cassa in deroga, prorogata, per un massimo di 3 mesi nel 2016, per effetto della legge n. 208/2015) sono state a carico della fiscalità generale e per altri (v. i contratti di solidarietà ex art. 5 della legge n. 236/1993, destinati a scomparire dal prossimo 1° luglio) a carico del Fondo per l’occupazione, con una serie di risorse tratte annualmente dallo stesso e che sono state fissate dalla predetta legge di stabilità per l’anno 2016 in 60 milioni di euro.

A tal proposito, attraverso i commi da 304 a 307 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 si è intervenuti, tra l’altro, sul contenuto di quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del D.M. n. 83473/2014 del Ministro del lavoro circa la durata ed i contenuti dell’intervento in deroga, con la precisazione che esso non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento non può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno individuate ex D.P.R. n. 218/1978. Per costoro, comunque, il periodo complessivo non può eccedere il limite dei 3 anni e 4 mesi…..continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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