Articolo: Il “Bonus Sud” per le assunzioni agevolate dei lavoratori nel mezzogiorno

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Con un Decreto Direttoriale, datato 30 dicembre 2017 e reso operativo alla fine del mese di gennaio, l’ANPAL ha istituito, anche per il 2018, “l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno”, o ” Bonus Sud “ , la cui gestione è stata affidata all’INPS (art. 1), in qualità di Organismo intermedio. Tutto questo è stato possibile anche attraverso la disponibilità dei Fondi comunitari confluiti nel Piano Operativo Nazionale (PON) “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO). L’importo, al momento, è pari a 200 milioni di euro ma, a breve, sarà implementato dai Fondi previsti per il Piano Operativo Complementare (anche questo nell’orbita “SPAO”) che è in fase di avanzata definizione e che presenta un budget pari a 302 milioni di euro. La somma totale, quindi, sarà di 502 milioni, di poco inferiore a quella (530 milioni) che fu a disposizione per il 2017.

Il Decreto Direttoriale assume quest’anno una particolare importanza alla luce del fatto che il comma 893 dell’art. 1 della legge n. 205/2015 lo correla, sotto l’aspetto degli ulteriori incentivi a disposizione, a quanto stabilito dai commi 100 e seguenti per le assunzioni stabili a tempo indeterminato dei giovani.

L’ambito territoriale di applicazione del beneficio riguarda le Regioni Sicilia, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata (considerate “Regioni meno sviluppate”), la Sardegna, l’Abruzzo ed il Molise (ritenute “Regioni in transizione” ) e, secondo la previsione contenuta nell’art. 2, i datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), nel corso del 2018, possono assumere a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra i 16  ed i 34 anni (intesi, come 34 anni e 364 giorni) e lavoratori con 35 anni (non è previsto alcun limite anagrafico massimo), privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (secondo il concetto richiamato nel D.M. del Ministro del Lavoro del 20 marzo 2013). Per tale ultima disposizione (art. 1, comma 1, lettera a), essi sono “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione” (8.000 euro per il lavoro subordinato e 4.800 per il lavoro autonomo).”….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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