Articolo: Il distacco degli apprendisti: formazione e durata

approfondimento di Eufranio Massi – Esperto in Diritto del lavoro

 

Estratto dal n. 11/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio

 

Diritto_pratica_lavoro“Il distacco di personale trova la propria disciplina nell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003: esso rappresenta, indubbiamente, uno strumento di flessibilità legale correlata al rapporto di lavoro ma, sovente, laddove instaurato, richiama l’attenzione degli  organi di vigilanza perché il confine che lo separa dalla somministrazione illecita di personale, appare, talora poco “marcato”. Non è un caso che il comma 445, art. 1, legge n. 145/2018, abbia proceduto, a partire dal 1° gennaio 2019, ad aumentare del 20% le sanzioni edittali previste dall’art. 18, D.Lgs. n. 276/2003 e che, in caso di recidiva contestata dagli organi di vigilanza entro i tre anni successivi all’emanazione del verbale di contestazione, trovi applicazione il raddoppio della maggiorazione rispetto alla sanzione “base”.

Condizioni essenziali

Il Legislatore ne ha previsto la fattibilità in presenza di due condizioni essenziali, puntualmente declinate sia dalla prassi amministrativa, che dalla  giurisprudenza, che dalla dottrina: la temporaneità e l’interesse del datore di lavoro “distaccante”, la cui esistenza, peraltro, si presume nelle imprese appartenenti allo stesso gruppo e nelle aziende che hanno stipulato un contratto di rete.

Per queste ultime l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, pur nella ottemperanza alle disposizioni legislative ha invitato gli ispettori a verificare oltre che la sussistenza dei requisiti formali richiesti dalla norma, anche la “piena validità”, come ben messo in evidenza nella circolare n. 7 del 29 marzo 2018.

La temporaneità non postula, necessariamente, un termine finale più o meno breve ma è strettamente correlata alla permanenza dell’interesse del distaccante che deve   essere concreto (ossia, deve essere attinente con le sue linee produttive, commerciali od amministrative), rilevante (ossia, non di “mera” facciata o estremamente secondario), durevole (ossia, deve persistere per tutta la durata del distacco durante il quale il lavoratore distaccato deve svolgere l’attività alla base della motivazione richiamata).”…. continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

Condividi questo articolo su