Articolo: Il lavoro intermittente in caso di divieto del CCNL: la posizione della Cassazione

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente 

 

“Con una recente sentenza, la n. 29423 del 13 novembre 2019, la Cassazione ha affrontato un tema, quello della validità di un contratto di lavoro intermittente, o “a chiamata”, in presenza di un divieto esplicito fissato nel CCNL di categoria.

Prima di entrare nel merito della decisione, per certi versi innovativa e che incide su un orientamento amministrativo espresso dal Ministero del Lavoro con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, ritengo necessario, sia pur brevemente, ricapitolare le modalità di prestazione del lavoro intermittente, oggi disciplinate dagli articoli compresi tra il 13 ed il 18 del D.L.vo n. 81/2015.

Dopo aver sottolineato che tale tipologia riguarda prestazioni lavorative che si caratterizzano per la discontinuità e l’intermittenza secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, l’art. 13 stabilisce che i casi di utilizzo sono individuati dalla pattuizione collettiva e che, in mancanza della stessa, essi vengono individuati con D.M. del Ministro del Lavoro (cosa avvenuta nel provvedimento che porta la data del 23 ottobre 2004, il quale conserva ancora la propria validità in quanto pur divenuto desueto per moltissime mansioni stante il richiamo al R.D. n. 2657/1923, non è stato ancora oggetto di revisione). Tale casistica non ha limiti di età cosa che, invece, avviene in altre due ipotesi contemplate dal Legislatore: quella del contratto sottoscritto con soggetti di età inferiore ai 24 anni, purchè la prestazione termini entro il venticinquesimo anno (norma riconosciuta conforme all’ordinamento comunitario dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza  del 26 luglio 2017 – C 143/16-), o con lavoratori  “over 55”: in tali ipotesi non c’è una alcuna delimitazione per mansioni o qualifiche, potendo il lavoro intermittente operare “a tutto campo”. ”

 

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Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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