Articolo: Impugnazione del licenziamento e interruzione del termine di prescrizione dell’azione

approfondimento di Monica Lambrou – Avvocato

 

Estratto dal n. 1/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Con la sentenza n. 23692 del 10 ottobre 2017, la Suprema Corte di cassazione, sezione lavoro, è intervenuta a negare la sussistenza, in caso di esperimento del tentativo di conciliazione, di effetti interruttivi dello stesso con riferimento al termine di prescrizione per l’impugnazione del licenziamento.

Ai fini dell’approfondimento della tematica di cui sopra, occorre preliminarmente osservare come a venire in rilievo, in caso di recesso da parte del datore di lavoro, siano sia termini di decadenza che di prescrizione. In linea generale, può notarsi come ambedue gli istituti concorrano ad assicurare certezza e stabilità ai rapporti giuridici, ivi compreso il rapporto di lavoro, comportando effetti di tipo sostanzialmente estintivo del diritto che si intende far valere.

Nella difficoltà di fornire un’efficace distinzione concettuale tra le due fattispecie, si è da tempo argomentato, in giurisprudenza, come la prescrizione dipenda da un’inerzia del titolare del diritto, mentre la decadenza sia configurabile come la mancanza di un determinato “atto-contegno” indispensabile all’esercizio del diritto. Più propriamente, in dottrina taluno parla di decadenza come di un effetto preclusivo nei confronti dell’acquisto di un diritto, intendendosi, invece, per “prescrizione” il termine decorso il quale un diritto già acquisito si estingue.

Ad ogni modo, l’aspetto che in questa sede giova richiamare riguarda l’applicabilità degli istituti dell’interruzione e della sospensione e a tal riguardo si evidenzia che, se la possibilità di interrompere o sospendere il termine di prescrizione risulta pacifica (nelle tassative ipotesi previste dal legislatore) non può dirsi lo stesso con riferimento alla decadenza, giacché per tale istituto non sono previste ipotesi né di interruzione né di sospensione, risultando irrilevanti le cause che abbiano determinato lo spirare del relativo termine.”….continua la lettura

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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