Articolo: La conciliazione nelle Tutele Crescenti: opportunità, problemi e prospettive

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per il n. 65 della rivista “The world of il Consulente”

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“Nell’impianto normativo del D.L.vo n. 23/2015 l’art. 6 è, indubbiamente, uno dei più importanti, soprattutto, in un’ottica che tende a limitare il contenzioso, una volta risolto il rapporto di lavoro.

Sono trascorsi oltre due mesi dall’entrata in vigore del provvedimento ma, sotto l’aspetto dei chiarimenti amministrativi, pure necessari in un’ottica di coinvolgimento delle commissioni istituite presso le Direzioni territoriali, non è giunta alcuna indicazione da parte del Dicastero del Lavoro. Tutto è lasciato, quindi, alle interpretazioni degli “addetti ai lavori”: in tale ottica, quindi, senza avere alcuna pretesa di carattere esaustivo, provo a fornire alcune indicazioni che, a mio avviso, possono interessare sia le c.d. “sedi sindacali” che le commissioni di certificazione.

La disposizione che commento riguarda soltanto i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 (e stando a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, i prestatori titolari, rispettivamente, di un con contratto a termine o di un contratto di apprendistato “consolidato” al termine del periodo formativo, dopo la predetta data). Essa è finalizzata ad evitare l’alea del giudizio e, in un certo senso, è strettamente correlata al venir meno della procedura di conciliazione obbligatoria prevista per le imprese con un organico superiore alle quindici unità per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il datore di lavoro, nei sessanta giorni successivi al licenziamento, può, di propria iniziativa offrire al lavoratore in una sede protetta (commissione provinciale di conciliazione – 410 cpc, sede sindacale – 411 cpc, organismi di certificazione – Enti bilaterali, Province, se costituite le commissioni, Direzioni del Lavoro, Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro – art. 82 del D.L.vo n. 276/2003) una somma, esente da IRPEF e non assoggettata ad alcuna contribuzione previdenziale, pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto strettamente correlata ad ogni anno di servizio, in misura non inferiore a due e non superiore a diciotto: il tutto attraverso la consegna di un assegno circolare (e, forse, si poteva pensare anche ad altra modalità di pagamento ugualmente certa e meno “burocratica e stringente”).

L’accettazione dell’assegno ha una duplice conseguenza: l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia a qualsiasi impugnativa, pur se già proposta.

Le somme ulteriori pattuite in sede conciliativa a chiusura di ogni possibile pendenza derivante dall’intercorso rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario…continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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