Articolo: La contestazione disciplinare nei licenziamenti dei neo assunti

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

“Le modifiche introdotte con l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 23/2015 in materia di licenziamento disciplinare postulano, a mio avviso, alcune riflessioni relative ai contenuti della lettera di contestazione.

Come è noto, la reintegra, depotenziata, può avvenire allorquando il fatto materiale contestato al lavoratore risulta insussistente essendo, in ogni caso, precluso al giudice di merito ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento. Per reintegra depotenziata si intende l’annullamento del recesso con la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente, con il pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, dedotto il c.d. “aliunde perceptum” ma anche l’eventuale “aliunde  percipiendum”, ossia ciò che avrebbe potuto guadagnare rispondendo positivamente ad una occasione lavorativa congrua offerta dal centro per l’impiego: la somma non può, in ogni caso, superare le dodici mensilità ed, inoltre, il datore di lavoro e’ tenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino al giorno della effettiva reintegra, senza applicazione di sanzioni per l’omessa contribuzione. Al lavoratore e’ data la possibilità di optare in favore della corresponsione di quindici mensilità in alternativa alla reintegra: la richiesta deve essere effettuata, con destinatario il datore di lavoro, entro i trenta giorni successivi al deposito della pronuncia giudiziale o dall’invito dell’imprenditore a riprendere servizio, se antecedente.

Il testo normativo prende lo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 23669 del 6 novembre 2014, nella quale i giudici della Suprema Corte hanno affermato che l’accertamento, qualunque sia l’esito finale, si deve limitare alla ascrivibilita’ del fatto contestato al lavoratore nella sua componente materiale, senza che con ciò il tutto venga qualificato sotto l’aspetto puramente giuridico, con esclusione di ogni valutazione circa la proporzionalità della sanzione rispetto allo stesso codice disciplinare….continua la lettura

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su