Articolo: La recidiva nei provvedimenti disciplinari

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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Un aspetto particolarmente importante, strettamente correlato alla applicazione dei provvedimenti disciplinari, è rappresentato dalla c.d. recidiva, soprattutto se si considera che alcune  regolamentazioni, inserite nei regolamenti o nella stessa contrattazione collettiva, offrono la possibilità al datore di lavoro di procedere alla risoluzione del rapporto nel caso in cui nel biennio considerato si siano verificate mancanze che hanno prodotto già due provvedimenti di sospensione: di ciò è palese testimonianza il CCNL dell’industria metalmeccanica.

La recidiva, prevista all’ultimo comma dell’art. 7 della legge n. 300/1970, è un istituto mutuato dal diritto penale ed ha, sotto l’aspetto disciplinare, la tipica funzione di aggravante, anche se la stessa norma ne limita l’operatività al biennio susseguente l’applicazione del provvedimento la quale, secondo l’insegnamento della Suprema Corte (Cass., 15 febbraio 1996, n. 1185; Cass., 9 novembre 2000, n. 14555) va riferita non al momento dell’esecuzione, ma a quello della sua irrogazione che corrisponde al momento nel quale è stata formalmente comunicata. Nella sostanza, allorquando si verifica un comportamento del lavoratore che, secondo il datore presenta gli estremi della condotta illecita, nel rispetto della procedura contrattuale e dei principi contenuti nell’art. 7, può essere adottata una sanzione più grave rispetto a quella che sarebbe stata applicata in mancanza di recidiva.”….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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