Articolo: Le collaborazioni dopo la sentenza della Cassazione sui riders

approfondimento di Eufranio Massi – Esperto di diritto del lavoro

Estratto dal n. 6/2020 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“La vicenda dei riders che ha avuto ampia eco sui “media” e che, giustamente, ha indotto il Parlamento a legiferare  sull’argomento, è arrivata in Cassazione e la Suprema Corte ha avuto il merito di mettere dei punti fermi sulle  collaborazioni disciplinate dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015: ciò è avvenuto con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020.

Le valutazioni espresse, ampie ed argomentate, sono alla base di enunciazioni giurisprudenziali che possono riverberare i propri effetti anche per lavoratori che, pur operando in settori del tutto diversi, si trovano, sotto l’aspetto normativo, (etero organizzazione, continuità e personalità) in situazioni del tutto analoghe.

La decisione della Corte si è basata sul vecchio testo dell’art. 2 ora, parzialmente, riformato dalla legge n. 128/2019 che ha convertito, con modificazioni il D.L. n. 101/2019: come vedremo, i giudici di Piazza Cavour hanno espresso, “en passant”, valutazioni anche sulle novità introdotte vedendo nelle stesse (con l’abolizione del riferimento al luogo ed ai tempi di lavoro, con l’aggiunta dell’avverbio “prevalentemente” alla qualificazione dell’attività personale ed all’inserimento espresso relativo alle “piattaforme digitali”) una maggiore tutela dei prestatori.

Andiamo con ordine.

La vicenda dei riders che avevano prestato la loro attività in favore di Foodora era stata esaminata nel merito, con decisioni diverse, dal Tribunale di Torino che aveva respinto i ricorsi, e dalla Corte di Appello del capoluogo piemontese la quale, identificando una sorta di tertium genus tra l’autonomia e la subordinazione disciplinata dall’art. 2094 c.c., aveva interpretato il riferimento  normativo alla applicazione delle norme sul lavoro subordinato, come una disposizione finalizzata a garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro. Erano stati accertati elementi  finalizzati alla sussistenza della etero-organizzazione anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro e, di conseguenza, si era giunti alla conclusione che dovessero applicarsi alcuni istituti desunti dal V° livello del Ccnl della logistica e trasporto merci con una applicazione selettiva dello stesso, limitata alla sicurezza, all’igiene, alla retribuzione diretta e differita, all’orario, alle ferie ed alla previdenza ma non alle norme sui licenziamenti. ”…continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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