Articolo: Legge di stabilità 2016: le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

“L’esonero contributivo correlato alle assunzioni a tempo indeterminato viene prorogato anche nel 2016, ma la disposizione, contenuta nei commi compresi tra il 178 ed il 181 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ( Legge di stabilità 2016 ) ne ha ridotto sia gli importi che la durata.

Il tutto si inquadra in uno sforzo del Legislatore, finalizzato a favorire l’occupazione in pianta stabile del personale  e che, attraverso i Decreti Legislativi n. 23/2015, n. 81/2015 e n. 151/2015 ha reso più facile, per i datori di lavoro, la gestione del rapporto: basti pensare alla normativa sui licenziamenti dei lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, alla modifica dell’art. 2103 c.c. sulle mansioni, alle tipologie contrattuali rivedute e corrette (non ultima quella a termine), ai controlli a distanza ed alla utilizzazione, a determinate condizioni, delle informazioni rilevabili sia dagli impianti che dagli strumenti di lavoro in dotazione, “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”.

Un esame analitico della disposizione non può che partire dalla conferma di quanto l’INPS, a livello di chiarimenti amministrativi ha espresso, nel corso del 2015, con le circolari n. 17 del 29 gennaio 2015 e n. 178 del successivo 3 novembre, atteso che l’esonero di cui parla il Legislatore è del tutto simile (salvo piccoli cambiamenti secondari), sotto l’aspetto normativo, a quello già introdotto dai commi 118 e 119 (per il settore agricolo) dall’art. 1 della legge n. 190/2014.

Ovviamente, la riflessione che segue è, per così dire, di “prima mano”, e fa salvi i chiarimenti amministrativi che, su varie questioni, dovessero, successivamente, pervenire dal Ministero del Lavoro e dall’INPS.

Ma, a questo punto, entrando nel merito, ritengo necessario cominciare l’analisi partendo dai potenziali beneficiari dell’esonero.

Essi sono i datori di lavoro privati, ivi comprese le Agenzie di somministrazione e le società cooperative: da ciò discende che gli incentivi riguardano, a prescindere dai limiti dimensionali e dai settori di attività, anche le assunzioni di chi non è impresa come, ad esempio, gli studi professionali, le associazioni e le fondazioni o come le aziende private che hanno, nel proprio capitale, una configurazione particolare in quanto a capitale pubblico. Per le società cooperative l’esonero contributivo è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo, come previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001. L’esclusione esplicita riguarda le Pubbliche Amministrazioni: le circolari n. 17 e n. 178, molto opportunamente, richiamano la elencazione contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001: la casistica è elencata, con dovizia di particolari e puntualizzazioni, nella circolare n. 178.

Ma quali sono gli aspetti più importanti delle disposizioni contenute nei commi sopra indicati?…continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

Condividi questo articolo su