Articolo: Nullità del termine e trasformazione a tempo indeterminato

approfondimento di Salvatore Servidio – Esperto tributario e del processo del lavoro

 

Estratto dal n. 11/2015 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Con ordinanza 7 gennaio 2015, n. 24, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito principalmente che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine apposto a successivi contratti, grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso dei contratti succedutisi nel tempo, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro.
Vicenda processuale
Una lavoratrice dipendente adiva il Tribunale del lavoro affinché fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con una società, ai sensi dell’articolo 8 del Ccnl 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo sindacale del 25 settembre 1997 (per il periodo dal 6 novembre 1999 al 31 gennaio 2000), motivato da «esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso», avendo ritenuto il rapporto estinto per tacito mutuo consenso.
La Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, accertata la nullità del termine apposto al contratto, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla originaria assunzione, condannando la società a riammettere in servizio la lavoratrice.
Inoltre, in applicazione dello ius superveniens di cui all’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro), condannava la società al pagamento, a titolo di indennità  onnicomprensiva, di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla scadenza del termine originariamente apposto e fino al soddisfo….continua la lettura

 


 

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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