Articolo: Periodi non coperti da contribuzione: esercizio della facoltà di riscatto

approfondimento di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri – Studio Arlati Ghislandi

Estratto dal n. 34-35/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio

 

Diritto_pratica_lavoro“Con l’entrata in vigore del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, il legislatore ha inteso ampliare e agevolare, in taluni casi in via sperimentale e solo temporaneamente, la possibilità di “consolidare” la posizione previdenziale,  perché possa essere garantita al lavoratore che intenda avvalersi del riscatto una maggiore continuità della stessa e una più estesa copertura temporale.

Con circolari 24 luglio 2019, n. 105 e 25 luglio 2019, n. 106 (oggetto del presente intervento), l’Inps ha da ultimo offerto, ad integrazione degli approfondimenti già resi noti con circolare 5 marzo 2019, n. 36 e con messaggio 19 aprile 2019, n. 1609, ulteriori precisazioni in ordine all’istituto del riscatto alla luce delle modificazioni apportate all’impianto normativo a decorrere dal 29 gennaio 2019 con riferimento a:

a) il riscatto per periodi non coperti da contribuzione (articolo 20, commi 1-5, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4), misura sperimentale percorribile – sino al 31 dicembre 2021 – dal lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei  lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che risulti privo d’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non sia già titolare di un  trattamento di pensione;

b) il riscatto dei corsi universitari di studio valutati nel sistema contributivo (articolo 2, comma 5-quater, D.Lgs. 1997, n. 184);

c) riscatto operato mediante il Fondo di solidarietà (articolo 22, comma 3, D.L. 4 gennaio 2019, n. 4).

Ove non diversamente precisato, i riferimenti normativi contenuti nel presente intervento si intendono volti al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4. ”…continua la lettura

Wolters Kluwer Italia

Autore: Wolters Kluwer Italia

Editore di libri e periodici in materia giuridica

Condividi questo articolo su