Articolo: Quinquennio e biennio mobile – le modalità di calcolo per le integrazioni salariali

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Attraverso la circolare n. 17 dell’8 novembre 2017, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo concernenti i periodi massimi di fruizione degli ammortizzatori sociali sia straordinari che ordinari che, infine, di quelli erogati dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), assegno ordinario ed assegno di solidarietà.

Tali chiarimenti, che nascono anche da una serie di quesiti pervenuti alla struttura ministeriale, si rendono necessari in quanto il vecchio criterio del “quinquennio fisso” in relazione al quale calcolare la durata massima complessiva, relativa a ciascuna unità produttiva, è stato sostituito, a partire dal 24 settembre 2015, da quello del “quinquennio mobile”.

Tale ultimo criterio viene citato, più volte, all’interno del D.L.vo n. 148/2015 con l’obiettivo di sottolineare come la durata complessiva degli ammortizzatori (CIGO e CIGS, a prescindere dalle motivazioni) non possa superare il limite massimo di 24 mesi, con una sola eccezione che si riscontra allorquando viene attivato un contratto di solidarietà difensivo nei primi 24 mesi di fruizione: esso viene calcolato al 50%, in maniera tale che, complessivamente considerati,  i mesi di fruizione possono arrivare a 36.

Ovviamente, più lungo è il ricorso alle integrazioni e più aumenta il contributo addizionale che, è bene ricordarlo (art. 5), passa dal 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate per i primi 12 mesi, al 12% fino al ventiquattresimo mese, per salire, infine al 15%, fino al raggiungimento dei 36 mesi.”….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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