Articolo: Somministrazione – l’agenzia risponde solo delle prestazioni lavorative contrattualizzate

articolo di approfondimento di Luca Peluso per Generazione Vincente

Generazione Vincente

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Con l’Interpello n. 1/2015 il Ministero per il Lavoro ha opportunamente chiarito che non è mai applicabile alla somministrazione di manodopera la disciplina di cui alla L. 223/91, dettata in materia di licenziamenti collettivi. Nel caso di licenziamento di una moltitudine di dipendenti somministrati, pur se assunti a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro e somministrati a termine o a tempo indeterminato in favore di qualsiasi utilizzatore, trova sempre applicazione l’art. 7 della L. 604/1966 e la fattispecie si configura al pari di un licenziamento plurimo individuale.

La soluzione adottata dal Ministero potrebbe apparire prima facie scontata e banale, atteso che il dato normativo è da sempre stato estremamente chiaro: recita, infatti, l’art. 22, comma 4, del D. Lgs. 276/03 che “le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all’articolo 12”.

E così, di fronte all’estrema chiarezza della disposizione di legge, per quasi un decennio non vi è stato alcun dubbio tra gli operatori del settore circa il fatto che anche in caso di licenziamento di una pluralità di lavoratori somministrati, pur se assunti a tempo indeterminato, l’agenzia per il lavoro datrice non fosse mai tenuta ad attivare le procedure di cui agli articoli 4 e 24 della L. 223/91. Ed anzi, proprio in tale ambito, le parti sociali hanno introdotto, a partire dal 2008, una particolare procedura sindacale attivabile dall’agenzia per il lavoro ogni qualvolta non sia in grado di procedere da sola all’immediata ricollocazione di uno o più lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (così art. 23 CCNL Agenzie per il Lavoro del 24.07.2008, prima, e art. 25 CCNL del 27.02.2014, poi, cui pure in passato è stato dedicato un apposito articolo).continua la lettura

 

 

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Autore: Luca Peluso

Legal Team per Generazione Vincente

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