Articolo: Stipendi e compensi – tracciabilità obbligatoria

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

“Con alcune disposizioni inserite nei commi da 910 a 914 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Legislatore impone, per qualsiasi prestazione lavorativa sia subordinata che autonoma, la piena tracciabilità, a partire dal 1° luglio 2018, delle retribuzioni e dei compensi.

Si tratta di uno strumento, a mio avviso, estremamente positivo in un’ottica di chiarezza nello svolgimento dei rapporti di lavoro e che, indubbiamente, faciliterà il compito degli organi di vigilanza deputati al controllo delle regolarità lavorative. L’assoluto divieto di corrispondere la retribuzione, ivi compresi gli anticipi,  attraverso il denaro contante direttamente al lavoratore, a prescindere dalla tipologia contrattuale intercorrente, viene chiaramente evidenziata nel comma 911.

Prima di entrare nel merito della novità introdotta appare opportuno prendere in considerazione l’ampia definizione di rapporto di lavoro che, ai fini della previsione del comma 910, stabilisce la norma al comma 912. Vi rientrano:

  • i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. il quale definisce prestatori di lavoro subordinato coloro che si obbligano mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, fornendo il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Il successivo art. 2095 c.c. li distingue in dirigenti, quadri, impiegati ed operai. Tali rapporti rientrano, a pieno titolo, nella nuova disciplina a prescindere dalla tipologia, dalle modalità di svolgimento della prestazione e della durata (tempo indeterminato, part-time, lavoro a domicilio, telelavoro, smart-working, intermittente, ecc.). Le prestazioni occasionali ex art. 54-bis della legge n. 96/2017 sono, di per se stesse, tracciate per i pagamenti che avvengono attraverso l’INPS;
  • i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con le modalità previste dall’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015 e dall’art. 409, n.3, cpc. Il Legislatore non cita le forme di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.;
  • gli ulteriori contratti di lavoro, oltre il vincolo associativo, stipulati dai soci delle cooperative, secondo la previsione contenuta nell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001. Tali rapporti possono assumere qualsiasi forma, afferma la norma: quindi, possono essere di natura subordinata, autonoma o di qualsiasi altra forma (compresi quelli di collaborazione coordinata non occasionale).”….continua la lettura
Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

Condividi questo articolo su