INPS: assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale – presentazione domande

inpsL’Inps, con la messaggio n. 1986 del 5 maggio 2016, comunica che dal 5 maggio 2016 è disponibile la procedura per l’invio on-line delle istanze di accesso all’assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale.

Le istanze devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva.

La domanda è disponibile nel portale INPS (www.inps.it), nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.

Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.

L’azienda, al momento della presentazione, un volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa.

Costituiscono parte integrante della domanda e dovranno essere allegati alla stessa:

  • l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
  • l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV reperibile  nell’area download della procedura.

Alla domanda di assegno di solidarietà dovrà essere allegata la sola scheda relativa all’assegno di solidarietà, disponibile all’interno della procedura.

Qualora l’azienda sia stata interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria, dovranno essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni pregresse.

Le domande mancanti della suddetta documentazione non saranno istruite per l’approvazione e la concessione da parte della competente struttura territoriale INPS.

La stima della prestazione sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti dall’azienda, tenendo conto del numero dei lavoratori e delle ore di riduzione dell’attività lavorativa.

A tal fine, nella fase d’invio on-line della domanda, verrà richiesto di indicare il numero delle ore di riduzione dell’attività lavorativa distinte per qualifica. L’azienda dovrà inoltre indicare la riduzione media oraria parametrata su base settimanale e l’indicazione, per ciascuna qualifica, dell’orario contrattuale.

Infine, nel quadro delle dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, è stato predisposto un apposito campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all’istruttoria della domanda, nonché per l’invio di documenti in formato PDF.

 

Fonte: Inps

 


 

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Autore: La Redazione

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