Cassazione: crisi di liquidità e mancato versamento dell’IVA

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Con sentenza n. 11035 del 13 marzo 2018, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la crisi di liquidità di un’impresa non è ascrivibile a “causa di forza maggiore”: quest’ultima ricorre nella ipotesi in cui si sia verificato un fatto non imputabile al datore di lavoro al quale lo stesso non ha potuto porre rimedio per situazioni estranee alla sua volontà.

La crisi di liquidità al momento della data di scadenza del versamento IVA, non è causa di forza maggiore in quanto grava sull’imprenditore l’obbligo di accantonare, in tempo, le risorse economiche per adempiere all’obbligo tributario e di adottare ogni iniziativa utile al pagamento del tributo.

 

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Autore: La Redazione

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