Cassazione: fallimento e licenziamento dei dipendenti

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Con sentenza n. 7308/2018, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di fallimento, il curatore, qualora non intenda proseguire l’attività, deve procedere a licenziare il personale ancora in forza, attivando, se del caso, la procedura collettiva di riduzione di personale ex legge n. 223/1991.

Nel caso in cui ciò non sia avvenuto, i licenziamenti sono illegittimi ma, a fronte della reintegra non più possibile, attesa la disgregazione aziendale, i lavoratori hanno diritto alla indennità risarcitoria prevista dall’art. 18 della legge n. 300/1970 in termini di mensilità perdute.

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Autore: La Redazione

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