Cassazione: licenziamento di lavoratore in permesso parentale

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Con sentenza n. 5425/2019, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro può procedere legittimamente a licenziare un lavoratore assente dal lavoro in quanto fruente del congedo ex art. 4, comma 2, della legge n.53/2000, ricompreso tra i soggetti individuati al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale ex articoli 4 e 5 della legge 223/1991. La previsione contenuta nel citato art. 4, comma 2, secondo la quale il lavoratore conserva il posto di lavoro, tende soltanto a tutelare lo stesso da un recesso dovuto a tale motivazione.

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Autore: La Redazione

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