Cassazione: reintegra e successivo trasferimento

Con ordinanza n. 15635 del 22 luglio 2020, la Cassazione ha affermato che è illegittimo il trasferimento di un dipendente reintegrato a seguito di licenziamento, in quanto la riorganizzazione aziendale non aveva prodotto la soppressione della mansione svolta dal dipendente prima del recesso. Ciò è dimostrato dal fatto che sono stati assunti altri lavoratori per svolgere la mansione del dipendente trasferito.

 

 

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Autore: La Redazione

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