Cassazione: reintegra se il fatto alla base del licenziamento è insussistente

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Con sentenza n. 7167/2019, la Corte di Cassazione ha affermato che in presenta di un licenziamento palesemente illegittimo in quanto insussistenti i motivi alla base del recesso, la disposizione da applicare è quella della reintegra ex art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970.

Il giudice non ha poteri di scelta tra questa ipotesi accompagnata da una indennità risarcitoria fino ad un massimo di 12 mensilità ed il semplice indennizzo compreso tra le 12 e le 24 mensilità che risulta applicabile ai soli caso di illegittimità del licenziamento motivato da giustificato motivo oggettivo.

Nel caso di specie la Suprema Corte aveva rilevato la illegittimità del recesso determinato a seguito della esternalizzazione delle attività relative ad un reparto. La ricorrente, unitamente ad altri lavoratori, era stata posta, appositamente, nel reparto destinato alla chiusura poco tempo dopo.

La Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello di Roma che aveva rilevato l’assenza di un nesso causale tra il profilo lavoristico della lavoratrice, che proveniva da altro settore non interessato alla riorganizzazione, ed il reparto eliminato.

La Redazione

Autore: La Redazione

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