Cassazione: retribuzioni differenti nel contratto a termine

Con sentenza n. 4911 del 3 marzo 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che non è illegittimo il comportamento del datore di lavoro che, in caso di elargizione di gratifiche a titolo di premi di produttività, escluda i lavoratori con contratti a termine, se l’erogazione degli emolumenti mira a premiare e fidelizzare i dipendenti con prospettive di collaborazione duratura nel tempo.

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su