Cassazione: utilizzo dell’auto propria ed infortunio “in itinere”

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La  Cassazione, con sentenza n. 22154 del 20 ottobre 2014, ha affermato che non può essere considerato infortunio “in itinere”, e come tale risarcito, l’infortunio occorso ad un lavoratore mentre utilizzava la propria vettura non considerata necessaria.

I giudici hanno evidenziato che qualora possibile, il modo “normale”» e più sicuro per spostarsi è con il trasporto pubblico, e laddove possibile anche con l’utilizzo delle proprie gambe.

 


 

La Sentenza  n. 22154 del 20 ottobre 2014

1. – Con sentenza del 9 gennaio 2012, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da PR con cui si chiedeva la condanna dell’Inail al pagamento della rendita ex D.P.R. n. 1124 del 1965 nonché dell’indennità per inabilità temporanea in relazione all’infortunio in itinere subito dal lavoratore in data 3 giugno 1998.

La Corte distrettuale premetteva come pacifiche le circostanze di fatto utili ai fini della decisione: l’infortunio si era verificato poco prima delle 8.00, orario di inizio della prestazione lavorativa, allorquando il R. si trovava alla guida dell’autovettura lungo il tragitto per raggiungere il posto di lavoro; tramite rilievo dei luoghi mediante consulenza tecnica d’ufficio era stato accertato che la distanza tra l’abitazione e l’ingresso della ditta era di poco meno di un chilometro; tale distanza era coperta da un servizio di linea di trasporto pubblico con partenze alle 7.05 ed alle 7.55, con percorrenze del tragitto in circa tre minuti.

Ciò posto la Corte di merito ha scrutinato che nella specie l’uso del mezzo proprio non fosse necessitato, atteso che il lavoratore aveva senz’altro a disposizione il servizio di linea, “utilizzando anche la corsa delle ore 7.55, tale da consentirgli di raggiungere il posto di lavoro all’orario di lavoro programmato”, e considerando altresì che, data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche.

2. – Il ricorso di P.R. è affidato ad un motivo, illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso l’INAIL.

Motivi della decisione

1. – Con il motivo di impugnazione, articolato in duplice rubrica, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 66 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 12 del d. Igs. n. 38 del 2000 e dei principi generali che regolano l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Osserva che nella specie l’uso del mezzo meccanico era giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro, tenuto conto che la “giurisprudenza, che indica notoriamente la distanza minima in circa metri 600 metri, è pacifica e consolidata”.

Rileva che il R. utilizzando il servizio di linea alle ore 7.55 sarebbe giunto alla fermata in prossimità della ditta alle 7.58, dovendo altresì percorrere più di 100 metri prima di entrare nello stabilimento, raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi e timbrare il cartellino entro le ore 8.00, con impossibilità di rispettare l’orario di lavoro “notoriamente disciplinato” dal CCNL dei metalmeccanici.

2. – Il Collegio giudica il ricorso infondato.

2.1. – Deve rilevarsi che, secondo il consolidato e condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 (applicabile nella fattispecie ratione temporis), l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto (ex plurimis: Cass. n. 7717 del 2004).

Va altresì considerato che, in linea generale, in tema di infortunio in itinere, occorre, per il verificarsi dell’estensione della copertura assicurativa, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l’assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa; pertanto, il rischio elettivo, escludente l’indennizzabilità e che postula un maggior rigore valutativo, rispetto all’attività lavorativa diretta, implica tutto ciò che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto a scelta arbitraria del lavoratore, che abbia volutamente creato, ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente la sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa (v. Cass. n. 6449 del 2008; Cass. n. 19047 del 2005).

L’uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato dunque con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti (Cass. n. 19940 del /2004).

Infine – ma non ultimo per importanza – occorre rammentare e ribadire che, per questa Corte, la valutazione dell’inerenza del rischio all’attività lavorativa ed alle sue modalità costituisce un apprezzamento di fatto di competenza del giudice del merito (tra le altre: Cass. n. 6725 del 2013; Cass. n. 22759 del 2011; Cass. n. 6449 del 1998).

Tale valutazione è dunque sindacabile in sede di legittimità esclusivamente nei limiti imposti dall’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., secondo il quale la motivazione omessa, contraddittoria o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, da ultimo, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).

2.2. – Alla stregua degli esposti principi il motivo di ricorso articolato dall’istante non può trovare accoglimento.

Come ricordato nello storico della lite, la Corte distrettuale ha scrutinato che, nella fattispecie concreta, l’uso del mezzo proprio non fosse necessitato sulla base dei seguenti rilievi.

Tramite consulenza tecnica d’ufficio era stato infatti accertato che, tra abitazione e luogo di lavoro, vi era la distanza di 900 metri e di 70 metri dalla fermata dell’autobus all’ingresso della ditta; era stata altresì verificata l’esistenza di un servizio di linea “con partenze mattutine alle ore 7.05 e 7.55 con percorrenza del tragitto in circa 3 minuti”.

I giudici d’appello hanno dunque considerato che il lavoratore avesse senz’altro a disposizione il servizio di linea di trasporto pubblico. Sia utilizzando la corsa delle 7.05 – che certo è orario del tutto fisiologico nell’ambito dell’ordinario panorama del pendolarismo lavorativo – sia utilizzando “anche” la corsa delle ore 7.55, tale da consentirgli di raggiungere il posto di lavoro all’orario di lavoro programmato per le ore 8.00.

Hanno altresì valutato che, “data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche”.

Trattasi di ragioni della decisione, l’ultima delle quali neanche adeguatamente censurata, sicuramente coerenti ai principi di diritto enunciati e priva di vizi logici.

Rispetto a tale motivazione parte istante, lungi dall’evidenziare l’elemento decisivo che sarebbe stato trascurato dalla Corte territoriale e la cui valutazione, invece, avrebbe con certezza condotto ad un esito diverso della lite, si limita a prospettare una nozione soggettiva di uso “necessitato” del mezzo proprio, conforme alle proprie aspettative personali ma ben lontana dal senso proprio dell’impossibilità di fare altrimenti.

In definitiva la scelta da parte del ricorrente del mezzo personale poteva essere dettata da ragioni del tutto legittime, ma per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull’intervento solidaristico a carico della collettività era necessario che tale uso fosse assistito da un vincolo di “necessità”, nella specie coerentemente escluso dai giudici di merito in presenza di alternative possibili.

3. – Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Nulla spese, ratione temporis, atteso che le modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito in L. n. 326 del 2003, alla disciplina delle spese nelle controversie previdenziali (art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1994) non sono applicabili ai giudizi di merito e a quello di cassazione introdotti anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

La Redazione

Autore: La Redazione

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