Confimi Impresa Meccanica: ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL

CONFIMI IMPRESA MECCANICA ha sottoscritto con FIM-CISL e UILM-UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Confimi Impresa Meccanica applicabile alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell’installazione di impianti, scaduto il 31 maggio 2019.

L’accordo, fatto salvo quanto eventualmente previsto per i singoli istituti, decorre dal 1° giugno 2021 e scade il 30 giugno 2023.

In particolare, l’ipotesi di accordo prevede gli aumenti salariali come da tabella che segue, l’aggiornamento degli istituti contrattuali, quali il contratto a tempo determinato ed il contratto Socrate, l’impegno a rivedere il sistema di inquadramento professionale (e l’abolizione della prima categoria a far data dal 1° gennaio 2022), una migliore definizione degli elementi della retribuzione (con l’introduzione dei flexible benefits), una disciplina completa sul lavoro agile ed altre migliorie, che saranno oggetto di analisi in una successiva circolare esplicativa.

 

Minimi Tabellari – Incrementi retributivi mensili

Le parti hanno concordato i seguenti incrementi retributivi con decorrenza dal 1° giugno degli anni 2021, 2022 e 2023:

categorie

Minimo al 1° giugno 2020

1° giugno 2021

1° giugno 2022

1° giugno 2023

Totale incrementi

incrementi

nuovi minimi

incrementi

nuovi minimi

incrementi

nuovi minimi

9^

2.555,05

36,18

2.591,23

36,18

2.627,41

38,97

2.666,38

111,33

8^

2.298,21

32,55

2.330,76

32,55

2.363,31

35,05

2.398,36

100,15

7^

2.113,00

29,92

2.142,92

29,92

2.172,84

32,23

2.205,07

92,07

6^

1.969,07

27,89

1.996,96

27,89

2.024,85

30,03

2.054,88

85,81

5^

1.835,89

26,00

1.861,89

26,00

1.887,89

28,00

1.915,89

80,00

4^

1.714,05

24,27

1.738,32

24,27

1.762,59

26,14

1.788,73

74,68

3^

1.642,32

23,26

1.665,58

23,26

1.688,84

25,05

1.713,89

71,57

2^

1.481,00

20,97

1.501,97

20,97

1.522,94

22,59

1.545,53

64,53

1^

1.341,00

18,99

1.359,99

Categoria eliminata

Ai lavoratori inquadrati nella 1ª categoria spetta un sovraminimo collettivo di categoria, pari a 5,16 euro lordi mensili.

Ai lavoratori inquadrati nell’8ª e nella 9ª categoria spetta un elemento retributivo di 59,39 euro lordi mensili.

Gli aumenti dei minimi tabellari assorbono aumenti individuali o collettivi, salvo che siano stati concessi – e questa è un’importante novità – con una clausola espressa di non assorbibilità.

 

Contratto Socrate 

I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC) sono quelli previsti nella tabella seguente:

categorie

1° giugno 2021

1° giugno 2022

1° giugno 2023

nuovi minimi

nuovi minimi

incrementi

9^

2.203,00

2.233,00

2.266,00

8^

1.981,00

2.009,00

2.039,00

7^

1.821,00

1.847,00

1.874,00

6^

1.697,00

1.721,00

1.747,00

5^

1.583,00

1.605,00

1.629,00

4^

1.478,00

1.498,00

1.520,00

3^

1.416,00

1.436,00

1.457,00

2^

1.352,00

1.371,00

1.391,00

1^

1.352,00

Categoria eliminata

 

Trattamento in caso di trasferta

La misura dell’indennità di trasferta e delle sue quote è pari a:

Misura dell’indennità in Euro

Dal 1° giugno 2021

Trasferta intera

45,16

Quota per il pasto meridiano o serale

12,37

Quota per il pernottamento

20,43

 

Welfare aziendale

A decorrere dal 1° settembre 2021 le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 150 euro, elevato a € 200 euro, a partire dal 1° gennaio 2022, con decorrenza dal 1° settembre di ciascuno anno e da utilizzare entro il 31 agosto di ogni anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con almeno 6 mesi di anzianità in azienda.

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie degli stessi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento dei beni e servizi di cui sopra.

Ai fini dell’applicazione di quanto sopra previsto, le aziende si confronteranno con la R.s.u. per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Previdenziale a cui aderiscono, ovvero al Fondo di assistenza sanitaria PMI Salute, secondo regole e modalità che saranno previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare i 150 euro per il 2021 e 200 euro a partire dal 2022.

Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina e, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.

In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.

Le Parti precisano che le date del 1° settembre di cui al primo comma della presente disciplina devono intendersi come il termine entro il quale l’azienda deve mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare.

Le Parti precisano altresì che i valori indicati al primo comma della presente disciplina sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

Le Parti precisano che a livello territoriale potranno essere previste modalità specifiche di utilizzo degli strumenti di welfare.

 

ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Confimi Impresa Meccanica

Fonte: CONFIMI IMPRESA MECCANICA

La Redazione

Autore: La Redazione

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