Confindustria Modena: permessi per i volontari di protezione civile

dottrina-lavoro-new-bluea cura di Roberto Camera

 

In considerazione della situazione di emergenza verificatasi a seguito dell’evento sismico del 24 agosto 2016, Confindustria Modena ha pubblicato un breve vademecum con la disciplina normativa dei permessi per attività di protezione civile.

il Vademecum

Innanzitutto, è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro (inclusi i gruppi comunali di protezione civile) che svolge o  promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo affrontabili in via ordinaria ovvero di calamita naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

Le organizzazioni di volontariato sono iscritte nei registri regionali nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale (art. 1 D.P.R. 8.2.2001, n. 194).

Assenza dal lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire al lavoratore dipendente che rivesta la qualifica di volontario della protezione civile di partecipare agli interventi di soccorso e assistenza per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno.

Se è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell’Agenzia di Protezione civile, e per i casi di effettiva necessita singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso e assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno.

I lavoratori che organizzano l’attività hanno diritto di assentarsi e al trattamento economico anche durante le fasi preparatorie a quelle connesse alla realizzazione degli interventi di addestramento e soccorso (art. 9 D.P.R. 8.2.2001, n. 194).

Diritti del lavoratore

Per i periodi di assenza, nei limiti visti al paragrafo precedente, il datore di lavoro deve:

  • mantenere il posto di lavoro;
  • corrispondere il normale trattamento economico e previdenziale;
  • mantenere la copertura assicurativa (art. 9 D.P.R. 8.2.2001, n. 194).

Rimborso degli emolumenti versati al lavoratore

Il datore di lavoro, ove ne faccia richiesta, ha diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, presentando istanza all’autorità di protezione civile territorialmente competente.

La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettante, le giornate di assenza dal lavoro e l’evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del medesimo (art. 9 D.P.R. 8.2.2001, n. 194).

Essa deve pervenire entro i 2 anni successivi alla conclusione dell’intervento.

L’Agenzia di Protezione civile provvede ai rimborsi a favore dei datori di lavoro anche avvalendosi delle regioni e degli altri enti competenti (art. 10 D.P.R. 8.2.2001, n. 194).

Stante la formulazione della norma, che parla solo di “emolumenti versati al lavoratore”, i contributi versati dal datore di lavoro durante l’assenza del lavoratore non sono rimborsabili (Circolare INPS n. 314/1994 e Circolare INPS n. 107/1999).

Aspetti fiscali e contributivi

Il lavoratore dipendente, durante il permesso per partecipare alle attività di protezione civile:

  • ha diritto di ricevere la normale retribuzione che sarà interessata dalle ordinarie ritenute fiscali (IRPEF e addizionali);
  • ha diritto alla copertura previdenziale; conseguentemente il datore di lavoro dovrà continuare a versare la normale contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa avendo cura di trattenere la quota di competenza del lavoratore.

 

Fonte: Confindustria Modena

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su