ConfprofessioniLavoro: Il contratto a tempo parziale (focus sul Ccnl)

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Il titolo X (artt. 35-51) del Ccnl studi professionali disciplina il contratto a tempo parziale, integrando quanto previsto dalla normativa vigente e riempiendo gli spazi assegnati dal legislatore alla contrattazione collettiva.
Il lavoro a tempo parziale (part-time) consiste in un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto a quello normale di 40 ore sancito dall’art. 73 del Ccnl. Tale riduzione può assumere diverse forme: in un primo caso, può essere prevista in relazione all’orario normale giornaliero; in una seconda ipotesi, l’attività lavorativa può invece essere svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana del mese o dell’anno; infine, le parti possono concordare combinazioni delle tipologie precedenti.

L’istituto – volto ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, consentendo ai lavoratori di conciliare gli impegni lavorativi e quelli personali e al datore di lavoro di far fronte alle diverse esigenze produttive – è ora regolamentato dagli artt. 4-12 del d.lgs. n. 81/2015 che hanno riordinato con modifiche la previgente normativa del d.lgs. n. 61/2000.

Durata della prestazione di lavoro

In ossequio al principio di volontarietà delle parti, l’art. 35 comma 1 del Ccnl stabilisce che la durata e la modalità della prestazione lavorativa a tempo parziale sia concordata dal datore di lavoro e dal dipendente. In particolare, ai sensi dell’art. 5 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 81/2015, le parti devono indicare nel contratto, redatto per iscritto, la durata e la collocazione temporale della prestazione.

La forma scritta non è richiesta ad substantiam, ma ai soli fini di prova. La sua eventuale mancanza rileva dunque in sede di giudizio – ove dell’atto compiuto senza il requisito formale non si può dar la prova, se non mediante confessione ovvero giuramento decisorio – ma non pregiudica l’efficacia giuridica del contratto.

Qualora invece nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su ricorso del lavoratore, il giudice dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Nel caso in cui l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice provvede ad indicare le modalità temporali di esecuzione del contratto. In entrambe le ipotesi, per il periodo antecedente la pronuncia della sentenza, il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, al risarcimento del danno.

Il comma 8 dell’art. 8 del d.lgs. n. 81/2015 obbliga il datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo parziale, a dare tempestiva informazione al personale a tempo pieno impiegato in unità produttive site nello stesso ambito comunale e a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione in rapporti part time. L’art. 36, comma 2 del Ccnl integra tale disposizione prevedendo che, nell’ipotesi di nuova assunzione a tempo parziale, il professionista dia priorità ai lavoratori già assunti a tempo parziale che siano disponibili ad integrare il proprio orario di lavoro alla luce dei fabbisogni dello studio professionale.” continua la lettura dell’articolo

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Autore: Confprofessionilavoro

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