ConfprofessioniLavoro: Il contratto di somministrazione e il lavoro intermittente (focus sul Ccnl)

confproflavoroarticolo di approfondimento di ConfprofessioniLavoro

 

Il titolo XIII (artt. 55-56) del Ccnl degli studi professionali è dedicato alla disciplina del lavoro somministrato e del lavoro intermittente (job on call), strumenti contrattuali volti a soddisfare e a governare le crescenti esigenze di flessibilità del settore.

Lavoro somministrato

Il contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato è incluso nel Ccnl degli studi professionali con l’intento di ampliare il ventaglio di soluzioni a disposizione del professionista per fare fronte alle più svariate necessità. La fattispecie può in effetti rivelarsi utile sia in piccoli studi durante periodi di lavoro particolarmente intenso, sia in contesti più ampi caratterizzati da grandi livelli di interdisciplinarietà e specializzazione. In entrambe le circostanze, infatti, le agenzie di somministrazione incaricate possono offrire un servizio qualificato, utilizzando le proprie competenze in materia al fine di selezionare e inviare un soggetto già formato, immediatamente idoneo e pronto a fornire il proprio contributo alle attività dello studio, concordemente alle richieste del professionista.

Tuttavia, l’art. 55 del Ccnl non regolamenta direttamente l’istituto, ma si limita a rinviare alle norme di cui agli artt. 20-28 del d.lgs. n. 276/2003, ora trasposte con modifiche negli artt. 30-40 del d.lgs. n. 81/2015.

Con l’espressione somministrazione di lavoro si fa riferimento ad un rapporto trilaterale nel quale un prestatore, legato a un’agenzia per il lavoro debitamente autorizzata ad esercitare l’attività di somministrazione da un ordinario contratto di lavoro subordinato, è inviato in missione a tempo determinato o indeterminato (c.d. staff leasing) presso una impresa utilizzatrice, mediante un contratto di fornitura di natura commerciale stipulato tra impresa e agenzia, a svolgere un’attività lavorativa sotto la direzione e il controllo dello stesso utilizzatore. Il potere disciplinare resta invece in capo al somministratore, salvo l’onere da parte dell’utilizzatore di comunicare gli elementi che possono essere oggetto di contestazione. Il somministratore è inoltre responsabile del trattamento retributivo del lavoratore, mentre l’utilizzatore ha l’obbligo di rimborsare all’agenzia gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti.

Ai fini della stipula di un contratto di staff leasing non è necessaria la sussistenza di alcuna causale specifica. A norma dell’art. 31, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può però eccedere il 20% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inosservanza dei limiti così definiti, il lavoratore può chiedere nei confronti dell’utilizzatore la costituzione di un rapporto alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dalla data di inizio della somministrazione.” continua la lettura dell’articolo

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Autore: Confprofessionilavoro

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