ConfprofessioniLavoro: L’apprendistato (focus sul Ccnl)

confproflavoroarticolo di approfondimento di ConfprofessioniLavoro

 

All’apprendistato, tipologia contrattuale a tempo indeterminato finalizzata alla formazione e all’occupazione dei giovani, il Ccnl degli studi professionali dedica l’intero titolo IX (artt. 27-34). Le parti sociali recepiscono la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 167/2011, ora trasposta con modifiche negli artt. 41-47 del d.lgs. n. 81/2015, rendendo concretamente operative, per gli aspetti di competenza dell’autonomia collettiva, tutte le declinazioni dell’istituto previste dal legislatore. Nello specifico, a differenza della larghissima parte dei contratti collettivi, il Ccnl degli studi professionali regolamenta e valorizza non solo l’apprendistato professionalizzante, ma anche l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e l’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Disciplina comune

L’art. 28 del Ccnl definisce, nel rispetto dei principi generali fissati dall’art. 42 del d.lgs. n. 81/2015, un nucleo di regole comuni a tutte le tipologie di apprendistato sopra menzionate.

A. Contratto di apprendistato

La lett. A dell’art. 28 del Ccnl dispone che il contratto di apprendistato sia redatto in forma scritta. Come precisato dall’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, la forma scritta non è richiesta ad substantiam, ma ai soli fini di prova. La sua eventuale mancanza rileva dunque in sede di giudizio – ove dell’atto compiuto senza il requisito formale non si può dar la prova, se non mediante confessione ovvero giuramento decisorio – ma non pregiudica l’efficacia giuridica del contratto.

Con l’obiettivo di agevolare il compito del datore di lavoro, il Ccnl propone in allegato, a titolo esemplificativo, un modello di contratto di apprendistato e del relativo piano formativo individuale che in esso deve essere contenuto a norma di legge. Sul punto, vale la pena sottolineare che l’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 chiarisce che nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in quello di alta formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro.

Sempre in un’ottica di semplificazione dell’attività di redazione del contratto, il Ccnl prevede la facoltà di sostituire l’informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all’orario di lavoro, con un semplice rinvio al contratto collettivo degli studi professionali.

Il terzo comma della lett. A dell’art. 28 del Ccnl stabilisce che i periodi di apprendistato effettuati presso diversi datori di lavoro possono essere cumulati ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

• Il profilo professionale sia il medesimo;

• L’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni;

• Non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore a 12 mesi.

Il periodo di apprendistato può essere svolto anche a tempo parziale, purché la percentuale di part-time non sia inferiore al 60% dell’orario normale di lavoro annuale e senza alcuna diminuzione del carico formativo.

Secondo il dettato dell’art. 42, comma 7, d.lgs. n. 81/2015, Il numero complessivo di apprendisti che possono essere assunti dal datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate impiegate con contratto di lavoro subordinato. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.” continua la lettura dell’articolo

Confprofessionilavoro

Autore: Confprofessionilavoro

sito di aggiornamento ed informazione in materia di lavoro per gli studi professionali

Condividi questo articolo su