ConfprofessioniLavoro: Permessi, congedi, aspettative, assenze (focus sul CCNL)

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Il titolo XIX (artt. 85-92) del Ccnl studi professionali regolamenta alcune ipotesi di sospensione del rapporto lavoro riconducibili a determinate esigenze del lavoratore normativamente tutelate, nell’ambito delle quali, pur non potendo aver corso la prestazione, il rapporto resta giuridicamente in vita. Tra queste, si distinguono le sospensioni retribuite – che garantiscono al dipendente, oltre alla conservazione del posto, il normale trattamento economico, i versamenti contributivi e il computo di tali periodi nell’anzianità di servizio – e le sospensioni non retribuite, che assicurano solamente il mantenimento della posizione lavorativa.

Per quel che riguarda i permessi e i congedi retribuiti, il Ccnl studi professionali disciplina il congedo matrimoniale, i permessi e i congedi per natalità e lutti familiari, i congedi per eventi e cause familiari, i permessi per l’assistenza dei disabili, i permessi per donatori di sangue e quelli per ragioni di studio. Sono regolati inoltre i permessi e i congedi non retribuiti per motivi personali, le aspettative per tossicodipendenza e i congedi per formazione.

Congedo matrimoniale e permesso per motivi familiari

L’art. 85 del Ccnl studi professionali attribuisce a tutti i dipendenti appartenenti al settore il diritto di usufruire di un congedo matrimoniale della durata di 15 giorni di calendario, decorrenti dal terzo giorno antecedente la celebrazione dell’evento.

Durante il congedo retribuito, il lavoratore è considerato, ad ogni effetto, come se fosse in servizio e, pertanto, ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione a carico del datore di lavoro. Maturano regolarmente le mensilità aggiuntive, le ferie e tutti gli altri istituti contrattuali.

Nel caso in cui il congedo matrimoniale si sovrapponga ad un periodo ferie, queste devono essere fruite in un momento successivo. Se invece trattasi di altre tipologie di assenze (ad esempio, per malattia, maternità, infortunio, ecc.), non è prevista la possibilità di duplicare i compensi e, pertanto, il lavoratore ha diritto esclusivamente alla retribuzione per il congedo.

Le festività che eventualmente cadano nel corso dell’assenza devono essere remunerate in aggiunta a quanto corrisposto a titolo di congedo.

Il dipendente è tenuto a consegnare al datore di lavoro la documentazione attestante l’avvenuto matrimonio, mediante certificato, stato di famiglia, o dichiarazione sostitutiva ex art. 46, d.P.R. n. 445/2000, comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio. Se il lavoratore è cittadino di uno Stato che ammette la poligamia, il congedo è concesso una sola volta, salvo il caso di successivo matrimonio a seguito di morte del coniuge o divorzio.

Inoltre, riformulando e integrando quanto statuito dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 53/2000, l’art. 85 del Ccnl riconosce al dipendente la facoltà di usufruire di permessi retribuiti, nella misura di tre giorni lavorativi all’anno:

  • per la nascita di un figlio;
  • in caso di decesso del coniuge, di un parente sino al terzo grado, o del convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica).

Il permesso deve essere goduto entro 7 giorni dall’evento e il lavoratore è tenuto ad esibire al datore idonea documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva (laddove consentito), nei 5 giorni successivi alla ripresa dell’attività lavorativa.” continua la lettura dell’articolo

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Autore: Confprofessionilavoro

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